Il DL 7 maggio 2024, n. 60, noto come decreto "Coesione" entrato in vigore l’8.5.2024, giorno…
L’accesso ai dati personali del debitore
L’accesso all’Archivio dei rapporti finanziari e ai dati dell’Anagrafe Tributaria, in possesso dell’Agenzia delle Entrate, è possibile previo autorizzazione rilasciata dai Presidenti di Tribunale oppure dai giudici delegati, al fine di acquisire le informazioni rilevanti per individuare cose e crediti, da sottoporre a esecuzione per il soddisfacimento dei propri diritti.
La domanda, da formulare con la dovuta attenzione, va inoltrata alla Direzione regionale competente per la circoscrizione del Tribunale che ha rilasciato l’autorizzazione e deve indicare il creditore istante nonché la esatta e univoca individuazione del debitore di cui si chiedono dati e notizie.
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è possibile trovare l’indirizzo delle Direzioni regionali competenti per territorio con l’indicazione del telefono, fax, e-mail e pec, necessari per l’inoltro della richiesta.
Di seguito la pagina degli indirizzi delle Direzioni regionali consultabile → QUI
L’accesso ai dati personali è consentito, al creditore istante per il tramite del professionista incaricato, ai sensi dell’art. 492 bis del codice procedura civile, dell’art. 155 quater, quinquies e sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e dell’art. 15, comma 10 della legge 27 gennaio 2012 n. 3.
Uno dei casi ricorrenti lo si trova nelle procedure concorsuali e a tal proposito sovviene l’art. 155 sexies che si riporta:
Art. 155-sexies
Ulteriori casi di applicazione delle disposizioni per la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare).
Le disposizioni in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare si applicano anche per l’esecuzione del sequestro conservativo e per la ricostruzione dell’attivo e del passivo nell’ambito di procedure concorsuali di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui.
(Ai fini del recupero o della cessione dei crediti, il curatore, il commissario e il liquidatore giudiziale possono avvalersi delle medesime disposizioni anche per accedere ai dati relativi ai soggetti nei cui confronti la procedura ha ragioni di credito, anche in mancanza di titolo esecutivo nei loro confronti.
Quando di tali disposizioni ci si avvale nell’ambito di procedure concorsuali e di procedimenti in materia di famiglia, l’autorizzazione spetta al giudice del procedimento.)
Informazioni che possono essere oggetto di comunicazione sono:
- ultima dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente (con riferimento all’ultimo biennio, viene trasmessa l’annualità più recente)
- certificazioni dei sostituti d’imposta per la corresponsione di redditi di lavoro dipendente o autonomo trasmesse (con riferimento all’ultimo biennio, viene trasmessa l’annualità più recente)
- elenco degli atti del Registro (con riferimento all’ultimo decennio presente nella banca dati)
- elenco degli istituti di credito e degli altri intermediari con i quali il debitore intrattiene rapporti finanziari (con riferimento ultima annualità presente nella banca dati).
Ogni Direzione regionale ha la propria pagina web nella quale è possibile leggere tutte le informazioni utili per i dati di cui è possibile avere notizie, per le modalità di presentazione della domanda e altre precisazioni utili, tra cui il fac simile di domanda.
A titolo di esempio si riporta la pagina web “accesso banca dati” della Direzione regionale della Campania.
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