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Le dimissioni automatiche per assenza ingiustificata: una nuova semplificazione o un rischio di incertezza?

Avvocato esperta in diritto penale, civile, del lavoro, dell'impresa e dell'immigrazione

Considerevoli novità in Italia nell’ambito del diritto del lavoro, in particolare nel rapporto di lavoro vi è ora la possibilità di considerare automaticamente dimissionario un lavoratore assente ingiustificato per un lungo periodo. Il provvedimento, introdotto dall’art. 19 del nuovo disegno di legge, modifica il Decreto Legislativo n. 151/2015, prevedendo un meccanismo che solleva il datore di lavoro dagli oneri connessi a un licenziamento per giusta causa.

Il nuovo comma 7-bis dell’art. 26, D. Lgs. n. 151/2015, introdotto dall’art. 19 del D.D.L., stabilisce che, in caso di assenza ingiustificata prolungata oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale applicabile (o, in mancanza di tale previsione, oltre i 15 giorni), il datore di lavoro dovrà inviare una comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (ITL).

Se l’assenza viene confermata, il rapporto di lavoro si considererà risolto per volontà del lavoratore senza necessità di applicare la disciplina delle dimissioni telematiche, in quanto si considera “presunta” la volontà del lavoratore stesso.

Tali disposizioni non si applicheranno solo qualora il lavoratore riesca a dimostrare “l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza”.

Questa modifica normativa mira a ridurre gli oneri burocratici a carico del datore di lavoro, evitando che sia costretto a procedere con un licenziamento formale in situazioni in cui l’abbandono del posto di lavoro è evidente. La norma si basa infatti su una presunzione legale della volontà del lavoratore di dimettersi in modo implicito, attraverso il proprio comportamento.

Ebbene, prima dell’introduzione di questa ipotesi speciale, le dimissioni dovevano essere convalidate e, dal 2015, esclusivamente effettuate in via telematica per essere valide. Ora, invece, il datore di lavoro non dovrà più attendere un atto formale di dimissioni né affrontare le complicazioni di un licenziamento disciplinare, seppur giustificato, che comporta obblighi amministrativi e finanziari, tra cui l’attivazione del procedimento disciplinare e/o il pagamento del ticket Naspi.

Importante è la previsione da parte della norma di un passaggio chiave: la comunicazione all’ITL, che dovrà verificare la veridicità dell’assenza del lavoratore.

Tuttavia, con le attuali risorse disponibili, il controllo effettivo circa la “veridicità della comunicazione” potrebbe risultare difficoltoso e tardivo. Inoltre, non è chiaro in che modo l’ispettorato possa accertare ex post la reale situazione del lavoratore, se non tramite una verifica diretta presso la sede aziendale.

In tal caso, la falsità di quanto dal datore di lavoro comunicato, potrà affiorare solo se, in seguito all’ispezione in azienda, l’ispettore trovi sul posto di lavoro, senza un ulteriore e diverso titolo, il lavoratore che si sarebbe “dimesso” attraverso la nuova procedura legale

La norma introduce anche alcune tutele per il lavoratore: se quest’ultimo dimostra di non aver potuto comunicare le ragioni dell’assenza per causa di forza maggiore (ad esempio, grave malattia, sequestro, ect.) o per fatto imputabile al datore di lavoro (ad esempio, erronea concessione di ferie, impedimento all’accesso in azienda, ect.), le dimissioni dovranno comunque seguire la procedura telematica ordinaria.

Tuttavia, l’onere della prova ricade sul lavoratore, che dovrà dimostrare l’impossibilità di comunicare la propria assenza.

Orbene, la nuova norma rappresenta un passo verso la semplificazione per le aziende, ma pone anche interrogativi sulla sua effettiva applicazione e sulle tutele per i lavoratori. Se da un lato il meccanismo permette ai datori di lavoro di evitare lungaggini amministrative e costi aggiuntivi, dall’altro la presunzione di dimissioni potrebbe creare situazioni di incertezza, soprattutto nei casi in cui il lavoratore sia impossibilitato a comunicare la propria assenza per ragioni legittime.

Inoltre, resta da vedere come l’Ispettorato del Lavoro sarà in grado di gestire le verifiche e soprattutto se saranno introdotti correttivi per bilanciare la semplificazione con le garanzie per i lavoratori.

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