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Le nuove Linee Guida per il Regolamento OCC e le ricadute in tema di compensi

Dottore Commercialista
Revisore Legale dei conti
Docente e formatore Crisi d’impresa

La recente pubblicazione e divulgazione delle Linee Guida a cura del CNDCEC (si veda anche Obbligo di acconto a carico del debitore per accedere al sovraindebitamento del 30 marzo 2023) contribuisce, con intento apprezzabile, a fornire un articolato di grande utilità per gli Organismi di Composizione della Crisi operanti sul territorio e detta principi di comportamento condivisi ed a cui gli stessi  OCC sono chiamati a conformarsi.

Tra i diversi temi trattati merita un particolare approfondimento quello dei compensi che trovano adeguata trattazione all’articolo 22.

In via introduttiva l’elaborato ricorda che i compensi che vengono corrisposti all’OCC comprendono quelli per il gestore della crisi, per l’OCC e l’eventuale rimborso delle spese anticipate, stabilendo il divieto per il gestore di percepire compensi direttamente dal debitore. Di più, salvo diversa pattuizione con il debitore, per la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese trovano applicazione i parametri indicati negli artt. 14 e ss. del D.M. 202/2014; indicando, infine, l’utilizzo del criterio di proporzionalità per i casi di nomina collegiale  dell’organo.

Al di là del tema generale, di un certo interesse, anche per le interferenze che, come si vedrà, si generano con il disposto normativo, è la valutazione del diritto al compenso nelle ipotesi in cui il piano, inizialmente omologato, vada incontro a vicende patologiche capaci di minarne la tenuta.

Le Line Guida in commento, affrontando l’argomento, dispongono che “Il compenso è dovuto dal sovraindebitato indipendentemente dall’esito delle attività previste dalla Legge”, con una condivisibile posizione aderente al noto criterio che informa tutte le attività professionali, ovvero quello di realizzare un’“obbligazione di mezzi”.

Prendendo, poi, in esame il particolare caso di “mancata omologa da parte del Tribunale dei piani di ristrutturazione dei debiti del consumatore, dell’accordo/concordato minore oppure di mancata dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio o controllata, non dipendenti da cause imputabili all’Organismo o al Gestore” l’elaborato dispone che il saldo del compenso spettante deve  subire una riduzione di una percentuale a determinarsi, con obbligo di versamento del debitore al medesimo Organismo entro un termine da quest’ultimo stabilito decorrente dal provvedimento di diniego del Tribunale.

Di contro è previsto che, qualora il debitore, ottenuta l’omologazione, non ottemperi, in tutto o in parte, al pagamento in violazione degli obblighi contenuti nel piano di ristrutturazione o nell’accordo/concordato minore, tanto da determinare la successiva revoca dell’omologazione, le somme residue spettanti all’OCC saranno dovute dal medesimo debitore senza alcuna riduzione e verranno poste in riscossione entro un termine da quest’ultimo stabilito che viene fatto decorrere dall’ultimo versamento non effettuato; restando ferme, in caso di mancato pagamento, le azioni esecutive che l’OCC è chiamato ad intraprendere per il recupero del credito.

Regole sostanzialmente chiare che definiscono il comportamento da tenere e che involge il rapporto contrattuale che si instaura, sin dal principio, tra il debitore che chiede le prestazioni e l’OCC che si impegna ad erogarle.

Tuttavia, il principio di regolamentazione sostanzialmente privatistico sopra illustrato trova un inedito limite proprio nella disposizione normativa che si innesta nel rapporto contrattuale ed impone allo stesso delle ingerenze che evocano l’applicazione del diverso principio dell’”obbligazione di risultato”.

Dispone, infatti, l’art. 81 del D.Lgs. 14/2019, dettato in materia di esecuzione del concordato minore omologato (con disposizione interamente replicata all’art. 71 in tema di esecuzione della ristrutturazione dei debiti del consumatore) che:

“4. Terminata l’esecuzione, l’OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all’OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall’organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento.

…..5. Quando il piano non è  stato integralmente e correttamente eseguito, il giudice indica gli atti necessari per l’esecuzione del piano ed un termine per il loro compimento. Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine, anche prorogato su istanza formulata dal debitore tramite l’OCC, il giudice revoca l’omologazione, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 82.

6. Nella liquidazione del compenso il giudice tiene conto della diligenza dell’OCC.”

Non sfugge, allora che le regole stabilite, e sulle quali le Linee Guida si soffermano in maniera dettagliata, sono destinate a cedere il passo ad una successiva verifica dell’organo giudiziario il quale, pur potendo tener conto dell’originaria pattuizione, si sovrappone ad essa attraverso la previsione di un provvedimento di liquidazione del compenso integralmente rimesso, anche nella tempistica, alla sua discrezionalità e che tiene conto, con valutazione ex post, dell’effettiva capacità e diligenza mostrata dall’OCC nella conduzione dell’incarico; privando, così, di concreti contenuti l’intero percorso delineato dalle Linee Guida che resta interamente condizionato dalla successiva verifica giurisdizionale, generando un’inevitabile conflittualità tra regole privatistiche e giudiziali senza tra l’altro chiarire la sorte del compenso nei casi di revoca dell’omologazione.

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