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Linee Guida per la Relazione di Revisione nei casi di utilizzo della deroga sulla continuità aziendale: Documento ASSIREVI 240

Giornalista.
Dottore Commercialista, Revisore Legale e Mediatore Professionista.
Oltre all’attività “ordinaria” contabile e fiscale e di controllo di gestione, è specializzato in Consulenza su Operazioni di riorganizzazione e risanamento societario e di Tutela e protezione dei patrimoni personali. Inoltre è specializzato nella Difesa del contribuente durante tutte le fasi del contenzioso tributario.
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Assirevi

Assirevi (Associazione Italiana delle Società di Revisione Legale) ha recentemente emanato il documento di ricerca n. 240 del marzo 2021 intitolato: “LINEE GUIDA PER LA RELAZIONE DI REVISIONE NEI CASI DI UTILIZZO DELLA DEROGA SULLA CONTINUITÀ AZIENDALE” in cui scopo è quello di di fornire alcuni esempi di relazione di revisione sul bilancio predisposto in accordo con le norme di legge italiane ed i principi contabili OIC, avuto riguardo alle disposizioni introdotte dall’art. 38- quater del D.L. 19 maggio 2020, n. 34.

L’art. 38 quater rubricato Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio (in vigore dal 19.7.2020) del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (“decreto rilancio”), come convertito con modifiche dalla l. 17 luglio 2020 n. 77 ha introdotto, infatti, una speciale deroga alle disposizioni relative alla prospettiva della continuità aziendale. Questa deroga è limitata ai soli fini civilistici.

Precisamente la norma prevede che nella predisposizione dei bilanci il cui esercizio e’ stato chiuso entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell’attività di cui all’articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), del codice civile è effettuata non tenendo conto delle incertezze e degli effetti derivanti dai fatti successivi alla data di chiusura del bilancio. Le informazioni relative al presupposto della continuita’ aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui all’articolo 2427, primo comma, numero 1), del codice civile.

Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e alla relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze concernenti gli eventi successivi, nonche’ alla capacita’ dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.

Nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell’attivita’ di cui all’articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), del codice civile puo’ comunque essere effettuata sulla base delle risultanze dell’ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020. Le informazioni relative al presupposto della continuita’ aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui all’articolo 2427, primo comma, numero 1), del codice civile anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente. Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e alla relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze derivanti dagli eventi successivi, nonche’ alla capacita’ dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.

Il documento di ricerca 240 fornisce utili ed interessanti esemplificazioni relative ai paragrafi “Richiamo di informativa” e “Altri aspetti” utilizzabili nelle specifiche circostanze, in coerenza con quanto previsto nel principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 706, del 31 luglio 2017.

Fra l’altro viene ricordato che siccome la Deroga introdotta dal dettato normativo sopra richiamato, è temporanea, il presente Documento di Ricerca si applica con riferimento alle relazioni di revisione emesse con riferimento ai periodi di applicazione della Deroga stessa.

Il documento specifica che gli esempi sono formulati con riferimento ai bilanci  con anno solare uguale all’anno fiscale, aventi data di riferimento successiva al 23 febbraio 2020, mentre quelli relativi alle relazioni di revisione sui bilanci chiusi con data di riferimento antecedente al 23 febbraio 2020 (ad esempio: esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2019) sono trattati nel Documento di Ricerca n. 235 di ASSIREVI del giugno 2020. Tale documento presenta, tra l’altro, alcuni esempi formulati per considerare gli impatti sul giudizio del revisore conseguenti alla scelta degli amministratori circa l’utilizzo della Deroga ai sensi dell’art. 7, comma 1 del Decreto Liquidità.

Nel primo dei due esempi trattati in cui, In base agli elementi probativi acquisiti, il revisore è giunto alla conclusione che:

  1. gli Amministratori hanno predisposto il bilancio applicando la deroga, tenuto conto che nell’ultimo bilancio approvato la valutazione delle voci è stata fatta nella prospettiva della continuazione dell’attività in applicazione del paragrafo 21 o 22 dell’OIC 11 nonché dell’art. 7 del Decreto Liquidità al tempo vigente;
  2. gli Amministratori alla data di redazione del bilancio (come individuata dal par. 5. b) dell’ISA Italia 560) hanno aggiornato la valutazione della sussistenza della continuità aziendale e sono correttamente giunti alla conclusione che l’applicazione del presupposto della continuità aziendale è ancora appropriato ancorché soggetto a significative;
  3. alla data di redazione del bilancio gli Amministratori hanno fornito nella Nota Integrativa informazioni aggiornate circa la propria valutazione sulla continuità aziendale, indicando adeguata informativa in merito ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle significative incertezze identificate nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze, secondo quanto previsto dal par. 10 del Documento Interpretativo 8 – Legge 17 Luglio 2020, n. 77 “Disposizioni transitorie sui principi di redazione del bilancio” (continuità aziendale) dell’OIC e dal par. 13 contenuto nelle “Motivazioni alla base delle decisioni assunte” del medesimo Documento.

Precisamente il documento più volte richiamato fornisce un esempio di paragrafo di richiamo di informativa che andrà adattato alle diverse esigenze del revisore che rimanda alle informazioni contenute in Nota integrativa.

Nel secondo esempio, invece gli Amministratori alla data di redazione del bilancio non hanno fornito tutte le informazioni rilevanti in merito alle significative incertezze sulla capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. Conseguentemente la nota integrativa non include la valutazione degli Amministratori in merito alla sussistenza (o alla assenza) del presupposto della continuità aziendale come invece richiesto dal par. 10 del Documento Interpretativo 8 – Legge 17 Luglio 2020, n. 77 “Disposizioni transitorie sui principi di redazione del bilancio” (continuità aziendale) dell’OIC e dal par. 13 contenuto nelle “Motivazioni alla base delle decisioni assunte” del medesimo Documento. Pertanto in questo caso il revisore è giunto alla conclusione che il bilancio di esercizio è significativamente errato a causa dell’informativa non adeguata. In questo caso il giudizio del revisore sarà un  Giudizio con rilievi ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e), del D. Lgs. 39/10.

Luca Santi
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