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Locazioni abitative: contributo a fondo perduto per la riduzione dei canoni

Dottore Commercialista - Revisore legale dei conti
Giornalista pubblicista
Tutor Ente Nazionale Microcredito
E-mail: danieleorilia@2020revisione.it

Fondo Perduto Locazioni Abitative

La Legge di Bilancio 2021 n. 178/2020 pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 46/L della Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30.12.2020, all’art. 1, commi da 381 a 384 ha introdotto una misura agevolativa nei confronti dei proprietari di immobili locati ad uso abitativo, per il solo anno 2021, consistente in un contributo a fondo perduto pari al 50% dello “sconto” del canone di locazione, entro il limite massimo di € 1.200,00 per ciascun locatore.

Dal testo integrale dei commi della Legge di Bilancio si comprende che:

  1. Per l’anno 2021, al locatore di un immobile adibito a uso abitativo, situato in un comune ad  alta  tensione  abitativa,  che costituisca  l’abitazione  principale  del  locatario,  in  caso di riduzione dell’importo del contratto di  locazione  è  riconosciuto, nel limite massimo di spesa di cui al  comma  384,  un  contributo  a fondo perduto fino al 50 per cento della riduzione del canone,  entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per ciascun locatore. 
  1. Ai fini del riconoscimento del contributo di cui al comma 381, il locatore comunica, in via telematica, all’Agenzia delle entrate la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell’erogazione del contributo.
  1. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di attuazione dei commi 381 e 382 e la percentuale di riduzione del canone di locazione mediante riparto proporzionale in relazione alle domande presentate, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 384, nonché le modalità di monitoraggio delle comunicazioni di cui al comma 382.
  1. Per le finalità di cui al comma 381 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2021.

I requisiti per poter beneficiare dell’agevolazione sono i seguenti:

  1.  l’immobile deve costituire l’abitazione principale del locatario;
  2.  l’immobile deve essere situato in un comune ad alta tensione abitativa individuato da apposita Delibera del Cipe.

Per poter accedere al contributo, il locatore deve comunicare per via telematica, a mezzo modello RLI (modello di registrazione contratti locativi e comunicazione adempimenti successivi) la riduzione del canone di locazione.

Tuttavia per poter avviare la procedura bisognerà attendere un provvedimento attuativo che sarà emanato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio,  che individui le modalità di presentazione delle domande, la percentuale di riduzione del canone in virtù delle domande che saranno presentate e dei fondi stanziati che, come precisato al comma 384, ammontano complessivamente ad euro 50 milioni.

 

Con la novità dell’ultima ora, l’Agenzia delle Entrate, nel corso del tradizionale approfondimento annuale “IV Forum nazionale dei commercialisti ed esperti contabili 2021” svoltosi il giorno 14 gennaio 2021, in video-conferenza ha fornito un chiarimento estensivo della norma, includendo tra i beneficiari del fondo perduto anche i Locatori soggetti passivi Ires e Irpef che locano un immobile posseduto a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento.

In sintesi possono richiedere il contributo sia i soggetti privati, che gli enti non commerciali, quanto imprese anche in forma societaria.

Daniele Orilia
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