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L’Omessa risposta agli inviti dell’Ufficio: effetti sul versante difensivo e preclusioni probatorie
La disciplina positiva contempla, come noto una preclusione probatoria qualora il contribuente ometta di inviare il questionario ovvero non dia seguito, entro il termine prescritto, all’invito a esibire e/o trasmettere i documenti richiesti dall’Ufficio procedente.
Attraverso il presente contributo si intende analizzare la rilevanza degli eventi imprevedibili ed inevitabili non voluti dal contribuente e allo stesso non imputabili neanche a titolo di colpa, quali fatti ostativi alla configurazione della preclusione in discorso, ove ricorra la tardiva od omessa risposta, come anche in caso di inottemperanza all’invito a trasmettere documenti ed atti fiscalmente rilevanti.
Secondo un costante e consolidato orientamento interpretativo, sia di legittimità che di merito, la preclusione all’utilizzo dei documenti non trasmessi e/o esibiti si configura solo quando l’Amministrazione procedente abbia formulato una specifica e circostanziata richiesta che riporti il documento da produrre e/o i dati e le notizie da fornire.
Conseguentemente, in applicazione del principio della collaborazione e della buona fede tra Fisco e contribuente, predicato dall’art. 10 della Legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del Contribuente), la “sanzione” di inutilizzabilità non potrebbe essere sollevata dall’Ufficio laddove sia stata formulata una richiesta del tutto generica ed inidonea a individuare l’esatto documento da presentare.
Rileva peraltro puntualizzare che la preclusione in discorso presuppone che, in sede di invito, il contribuente è stato puntualmente avvertito degli effetti correlati alla eventuale inottemperanza; pertanto, alcuna conseguenza pregiudizievole è da considerarsi legittimamente prodotta nei suoi riguardi qualora nella richiesta formalizzata dall’ente ( riguardante il questionario da redtituire compilato e firmato o l’invito a trasmettere e/o esibire atti), non siano stati espressamente riportati gli effetti dell’eventuale inadempimento del soggetto onerato (ovvero il contribuente).
Sul piano, poi, della ricostruzione dell’imponibile fiscale (in tema di imposte sui redditi), la mancata risposta al questionario e/o l’omessa esibizione e trasmissione di documenti rilevanti ai fini dell’accertamento, consentono all’Agenzia Fiscale di fare applicazione del disposto di cui all’articolo 39, comma 2 lett. d-bis, ovvero di rideterminare la ricchezza tassabile attraverso l’utilizzo di presunzioni semplicissime, prive dei canonici requisiti di gravità, precisione e concordanza, e, dunque, secondo le regole che governano l’accertamento induttivo.
Alla luce di quanto precede, secondo l’insegnamento della Suprema Corte, l’invio di questionari determina l’avvio di un iter procedurale che si articola nei seguenti tre segmenti:
- l’invio del questionario o dell’invito con l’assegnazione del termine entro cui adempiere;
- l’avvertimento degli effetti pregiudizievoli in caso di mancata ottemperanza;
- la risposta del contribuente, attraverso la restituzione del questionario compilato e firmato e/o la trasmissione dei documenti richiesti, ovvero l’inadempimento all’invito validamente notificatogli.
Il principio della collaborazione e della buona fede nei rapporti tra Ufficio finanziario e contribuente, impone che ciascuna delle parti, pubblica e privata, assolva correttamente ai propri doveri, obblighi, oneri e funzioni.
Il suddetto principio consente di individuare, un capo alla Amministrazione procedente, un dovere informativo circa gli effetti correlati alla mancata ottemperanza alle richieste e agli inviti regolarmente formulati e ritualmente notificati; a cospetto di una richiesta puntuale e circostanziata che stabilisca in applicazione della norma, un termine minimo entro cui adempiere, il contribuente dovrà fornire la propria collaborazione al fine di chiarire ogni aspetto della fattispecie oggetto di controllo.
Con la conseguenza che, salvo il verificarsi di casi di forza maggiore, a cospetto dei quali alcuna inutilizzabilità appare di per se configurabile, l’inerzia ingiustificata del contribuente, dipendente da dolo o da colpa, determinerebbe seri ed insanabili preclusioni sul piano difensivo e dimostrativo, persino legittimando l’Ufficio dell’esercizio dell’azione accertatrice attraverso l’utilizzo di presunzioni semplicissime.
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