Quando parliamo di sostenibilità, spesso la associamo alla tutela dell’ambiente o a una crescita economica equa…
MISE – Contributi a fondo perduto per l’intrattenimento digitale
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 32 Serie Generale dell’8 febbraio 2021, è stato pubblicato (a pag. 24) il Decreto del 18.12.2020 del Ministero dello Sviluppo Economico che definisce le modalità per la concessione delle agevolazioni relative al «First Playable Fund» ossia il Fondo per l’intrattenimento digitale.
Il “First Playable Fund”, con una dotazione iniziale di 4 milioni di euro, è un Fondo istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico le cui finalità come indicato all’art. 2 del citato decreto, sono di favorire lo sviluppo dell’industria dell’intrattenimento digitale a livello nazionale, attraverso il sostegno alle fasi di concezione e pre-produzione dei videogiochi, necessarie alla realizzazione di prototipi.
– A chi si rivolge
Come indicato all’art. 5, possono presentare la domanda di agevolazione le imprese che:
a) svolgono, in via prevalente, l’attività economica di «Edizione di software» o «Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse»;
b) hanno sede legale nello Spazio economico europeo;
c) sono soggette a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una sede operativa in Italia, cui sia riconducibile il prototipo;
d) hanno un capitale sociale minimo interamente versato e un patrimonio netto non inferiori a 10mila euro, sia nel caso di imprese costituite sotto forma di società di capitali, sia nel caso di imprese individuali di produzione che di imprese costituite sotto forma di società di persone;
e) sono regolarmente costituite e iscritte come attive nel registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente.
– Tipologia di interventi ammissibili
I progetti ammissibili alle agevolazioni devono prevedere, attraverso lo sviluppo delle fasi di concezione e pre-produzione del videogioco, la realizzazione di un prototipo destinato alla distribuzione commerciale.
Inoltre, secondo quanto previsto all’art. 6 del Decreto, i progetti per essere ammessi devono:
a) essere realizzati dai soggetti di cui all’art. 5, presso la propria sede operativa ubicata in Italia, come indicata nella domanda di agevolazione;
b) prevedere, ciascuno, la realizzazione di un singolo prototipo;
c) prevedere spese e costi ammissibili complessivamente non inferiori a euro 20.000,00;
d) essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Per data di avvio si intende la data del primo titolo di spesa/costo ammissibile alle agevolazioni.
e) essere ultimati entro 18 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni. Per data di ultimazione si intende la data dell’ultimo titolo di spesa /costo ammissibile alle agevolazioni.
– Spese ammissibili
Ai sensi dell’art. 7 del citato decreto, sono ammissibili le seguenti spese:
a) prestazioni lavorative svolte dal sia personale dipendente dell’impresa che da collaboratori a progetto o di somministrazione di lavoro;
b) prestazioni professionali commissionate a liberi professionisti o ad altre imprese. Rientrano in tale categoria i servizi di consulenza acquisiti per la realizzazione del prototipo da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente e alle normali condizioni di mercato;
c) attrezzature tecniche (hardware). Rientrano in tale categoria le attrezzature tecniche di nuova fabbricazione acquistate per la realizzazione del prototipo, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzate per la realizzazione del progetto.
d) licenze di software. Rientrano in tale categoria le licenze software acquistate per la realizzazione del progetto, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzate per la realizzazione del prototipo.
– Agevolazioni concedibili
Le agevolazioni, come indicato all’art. 8, consistono in contributi a fondo perduto, nella misura del 50% delle spese e dei costi ammissibili riconosciute nei limiti del “de minimis”, ai sensi del quale l’aiuto massimo concedibile per ciascuna impresa unica non può superare l’importo di euro 200.000,00 nell’arco di tre esercizi finanziari.
– Scadenza
I termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione, come previsto all’art. 9, sono definiti con successivo provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero, pubblicato sul sito internet del Ministero (www.mise.gov.it)
E’ previsto inoltre che ogni impresa possa presentare al massimo due domande di agevolazione in relazione a due diversi progetti. Ogni domanda di agevolazione deve essere relativa alla realizzazione di un singolo progetto.
Per maggiori informazioni si rinvia al link ufficiale First Playable Fund del MISE
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