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Negoziazione assistita e arbitrato: il CREDITO DâIMPOSTA
E’ previsto un credito dâimposta a favore di coloro che hanno corrisposto compensi agli avvocati e agli arbitri nellâambito dei procedimenti di negoziazione assistita e di conclusione dellâarbitratocon lodo è stato introdotto.
Precisamente il credito è stato introdotto in via sperimentale, dal D.L. 83/2015 (articolo 21-bis) con riferimento ai compensi pagati nel 2015, successivamente, la legge di stabilitĂ 2016 (articolo 1, comma 618, legge 208/2015) ha reso stabile lâincentivo ânel limite di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016â.
Soggetti interessati
Possono presentare istanza per il riconoscimento del credito dâimposta le parti che hanno corrisposto, nellâanno precedente la presentazione della domanda, un compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita concluso con successo o agli arbitri nel caso di conclusione dellâarbitrato con lodo.
Misura del credito dâimposta
Il credito dâimposta, riconosciuto in caso di successo della negoziazione ovvero di conclusione dellâarbitrato con lodo, è commisurato, secondo criteri di proporzionalitĂ , al compenso corrispostoallâavvocato o allâarbitro fino alla concorrenza di 250 euro ed è determinato in misura corrispondente alle risorse stanziate, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dallâanno 2016.
Richiesta di attribuzione
La parte interessata deve presentare apposita richiesta di attribuzione del credito dâimposta, alla quale devono essere allegati i seguenti documenti:
- copia dellâaccordo di negoziazione assistita e prova della trasmissione dello stesso al Consiglio dellâordine degli avvocati
ovvero
- copia del lodo arbitrale che ha concluso il procedimento
- nonchĂŠ copia per immagine dellâoriginale o della copia autentica del provvedimento giudiziale di trasmissione del fascicolo (adottato ai sensi dellâarticolo 1, comma 2, Dl 132/2014)
- copia della fattura, inerente la prestazione professionale, rilasciata dallâavvocato o dallâarbitro
- copia della quietanza, del bonifico, dellâassegno o di altro documento attestante lâeffettiva corresponsione del compenso nellâanno precedente la presentazione della richiesta
- copia del documento di identitĂ del richiedente.Â
In caso di definizione con successo di piĂš negoziazioni assistite ovvero di piĂš arbitrati conclusi con lodo, in relazione ai quali è stato corrisposto un compenso allâavvocato o agli arbitri, è necessario compilare un numero di richieste corrispondente al numero di procedure.
ModalitĂ e termini di trasmissione della richiesta
La richiesta deve essere trasmessa esclusivamente compilando lâapposito modulo (Form)disponibile in unâarea dedicata agli incentivi fiscali relativi alle misure di degiurisdizionalizzazione del sito internet del ministero della Giustizia: Â https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_30.page
A decorrere dal 2018 la domanda va presentata “solamente” dal 10 gennaio al 10 febbraio di ogni anno. Le richieste trasmesse con modalitĂ diverse ovvero oltre i termini indicati sono inammissibili.
ModalitĂ di comunicazione dell’esito della richiesta
Il ministero della Giustizia, entro il 30 aprile dellâanno in cui è presentata la richiesta, comunica al richiedente, con le modalitĂ pubblicate nella area dedicata, lâimporto del credito dâimposta effettivamente spettante.
Per consentire il necessario controllo, il ministero, preventivamente alla comunicazione ai soggetti beneficiari, trasmette con modalitĂ telematiche allâAgenzia delle Entrate lâelenco dei medesimi e lâimporto del credito spettante a ciascuno di essi, nonchĂŠ le eventuali variazioni e revoche.
Utilizzo
Il credito dâimposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi per lâanno in cui è avvenuto il pagamento del compenso ed è utilizzabile in compensazione a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione ai beneficiari dellâimporto spettante.
Il credito d’imposta va indicato nel modello dichiarativo ed è utilizzabile, a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione del credito d’imposta spettante da parte del Ministero della Giustizia:
- in compensazione, per i contribuenti titolari di partita Iva;
- in diminuzione delle imposte sui redditi, per i contribuenti persone fisiche non titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo.
Per la compensazione, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dellâAgenzia delle Entrate e va utilizzato il codice tributo â6866â (cfr RM. 40/E/2016).
Il credito, inoltre, non dĂ luogo a rimborso e non concorre nĂŠ alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi nĂŠ del valore della produzione netta ai fini Irap.
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