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Niente permesso di soggiorno in mancanza di un effettivo legame coniugale
La Corte di Cassazione, prima sezione civile, con ordinanza n. 13189 del 14 maggio 2024, ha respinto in maniera definitiva la richiesta del permesso di soggiorno presentata da una donna brasiliana ritenendo il matrimonio con un cittadino italiano fittizio. Gli ermellini hanno chiarito che l’assenza di un’unione autentica e la mancanza di un’affectio coniugalis non permette di considerare un matrimonio come effettivamente valido e, di conseguenza, è corretto negare il permesso di soggiorno a una donna che asserisce di essere sposata con un cittadino italiano senza che sia presente un vero legame affettivo, non essendo sufficiente il dato formale poiché è indispensabile dimostrare l’effettività del vincolo per evitare un abuso del diritto.
LA VICENDA
Una cittadina brasiliana, entrata illegalmente in Italia ed esercente attività saltuaria di prostituzione, asseriva di avere diritto al permesso di soggiorno in quanto sposata con un cittadino italiano. Il Tribunale di Milano prima, e la Corte di appello poi, avevano respinto l’istanza della donna che si era così rivolta alla Suprema Corte che, però, ha avvalorato l’operato dei precedenti organi giurisdizionali, stante la simulazione del matrimonio contratto da lei con un cittadino italiano.
La ricorrente ha basato il ricorso sulla non esatta valutazione del materiale probatorio prodotto da parte dei giudici di primo e secondo grado, nonché sui vizi di motivazione dei provvedimenti resi e altresì sull’erronea qualificazione della convivenza come unico requisito probatorio del legame coniugale.
LA PRONUNCIA
La decisione dei giudici di merito si è basata sui criteri della Commissione europea, con la conseguenza che è stata accertata l’esistenza di un matrimonio fittizio.
Invero, per il D.Lgs. n. 30/2007 in materia di immigrazione, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari al cittadino extracomunitario coniuge di un cittadino italiano pur non presumendo l’effettiva convivenza dei coniugi e né il regolare pregresso permesso di soggiorno, non può essere riconosciuto qualora il matrimonio risulti fittizio o di convenienza.
La Cassazione, per l’accertamento dell’esistenza effettiva del matrimonio, richiama le Linee guida elaborate dalla Commissione europea che impongono l’esclusione dalla concessione del permesso di soggiorno le richieste basate sull’abuso del diritto comunitario anche alla luce del manuale redatto da Bruxelles che ha indicato gli elementi che fanno presumere tale abuso, quali alcuni criteri indicativi che attestano il legame, come la durata, l’esistenza di un domicilio comune, l’esistenza di un’ipoteca per l’acquisto di una casa, la durata dal matrimonio, o ancora, l’entrata o il soggiorno irregolare del cittadino straniero nello Stato membro, “la mancanza di incontro personale dei coniugi prima della celebrazione, la corresponsione di una somma di denaro o altra utilità e la mancata convivenza dopo il matrimonio”.
Nella fattispecie in esame la donna era entrata in modo illegale in Italia nel 2017 e nello stesso anno aveva contratto matrimonio, ma non aveva dimostrato la pregressa conoscenza del marito e ne tantomeno l’instaurazione di un legame sentimentale effettivo. In particolare, nel caso de quo,la brasiliana non aveva prodotto nemmeno elementi relativi alla propria situazione economica, risultando la sola dichiarazione della ricorrente rilasciata alla Questura di Ancona circa l’attività di prostituzione svolta dalla stessa saltuariamente; non vi era, inoltre, corrispondenza tra le sue dichiarazioni e quelle dei testi circa la sua effettiva domiciliazione presso la casa di abitazione coniugale, non essendo stata la ricorrente rivenuta dagli agenti di polizia presso la stessa abitazione in ben due accessi e avendo la portinaia del palazzo riferito non solo di non aver mai visto la donna, ma anche di non essere a conoscenza del presunto matrimonio dell’uomo.
In realtà la ricorrente non ha fornito nessun elemento atto a provare l’instaurazione di un’effettiva comunione di vita con il presunto marito, difettando l’esistenza dell’ affectio coniugalis che qualifica un’autentica unione coniugale, al di là della convivenza stessa. Al riguardo: “La ricorrente, sulla quale gravava il relativo onere probatorio, nulla ha dedotto e provato in merito all’autenticità del vincolo coniugale, limitandosi ad affermare la sussistenza della convivenza con il marito…. In proposito, la ricorrente non ha offerto alcuna allegazione e prova in ordine all’organizzazione della vita familiare ed alla condivisione di spazi domestici, di interessi e luoghi comuni e di progetti di vita comune; nessun elemento e nessuna documentazione, neppure fotografica, di momenti di vita insieme al coniuge prima e dopo il matrimonio…”.
Per tutte le suddette motivazioni, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso ritenendolo inammissibile e ciò anche alla luce dei criteri stabiliti a livello dell’Ue.
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