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Novità Legge di Bilancio 2021: abolizione «Esterometro»
La legge di bilancio n.178/2020 ha comportato interessanti novità in materia IVA.
Tra di esse troviamo la modifica alla disciplina delle operazioni transfrontaliere.
La manovra finanziaria, infatti, contempla, a partire dal 1° gennaio 2022, l’abolizione dell’esterometro.
La norma in questione, art.1, comma 1103, Legge di Bilancio 2021, modifica di fatto l’art.1, comma 3-bis, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n.127, che aveva reso obbligatorio la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi delle operazioni transfrontaliere.
L’obiettivo è quello di utilizzare un unico canale di trasmissione, ossia il Sistema di Interscambio.
Questo sia per trasmettere le fatture elettroniche sia per inviare all’Agenzia delle Entrate i dati delle operazioni con l’estero.
Modalità di trasmissione dei dati relativi ai rapporti con l’estero
L’articolo 1, comma 1103, della Legge di Bilancio 2021 stabilisce che:
- la trasmissione dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di presentazione della fatture elettroniche o dei documenti che ne certificano i corrispettivi (dodici giorni dalla data di effettuazione delle operazione ai sensi dell’art. 12-ter del decreto legge 34 del 2019 o il diverso termine stabilito da apposite disposizioni);
- per quanto riguarda, invece, le operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, la trasmissione telematica è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento che prova l’operazione o di effettuazione dell’operazione.
Sanzioni
Anche in materia di sanzioni, sono apportate delle novità.
Sono introdotte nuove sanzioni dal 1° gennaio 2022.
In caso di omessa o errata trasmissione dei dati, si applica la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili.
La sanzione è ridotta entro il limite massimo di 200 euro per ciascun mese, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze stabilite cioè se, rispettando lo stesso termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
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