Quando parliamo di sostenibilità, spesso la associamo alla tutela dell’ambiente o a una crescita economica equa…
Nuova Autotutela: obbligatoria e facoltativa
Il D.Lgs 30.12.2023 n. 219 ha apportato modifiche alla L.212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente). Tra le novità emerge la disciplina dell’autotutela obbligatoria ed autotutela facoltativa.
La Relazione illustrativa allo schema del decreto legislativo cita in premessa “la legge delega di riforma fiscale prevede tra i principi e i criteri direttivi specifici per la revisione dello Statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge 27/07/2000, n. 212, quale legge generale tributaria, quello di valorizzare il principio del legittimo affidamento del contribuente e il principio di certezza del diritto.
Tale obiettivo trova immediato conforto nella disposizione, contenuta nella prima frase dell’art.1 c.1 dello Statuto dei diritti del contribuente”.
In buona sostanza la relazione illustrativa del decreto evidenzia come la legge delega abbia conferito al governo la delega di potenziare l’esercizio del potere di autotutela nel modo seguente.
- Si applica agli errori manifesti nonostante la definitività degli atti;
- Prevede l’impugnabilità del diniego o del silenzio nei medesimi casi;
- Con riguardo alle valutazioni di diritto e di fatto operate, limitando la responsabilità nel giudizio amministrativo contabile dinanzi alla Corte dei conti alle sole condotte dolose.
AUTOTELA OBBLIGATORIA. L’articolo 10- quater sancisce “l’obbligo per l’Amministrazione finanziaria di annullare – in tutto o in parte – anche senza istanza del contribuente, gli atti di imposizione (di rinunciarvi), anche in pendenza di giudizio o in presenza di atti definitivi.”
AUTOTUTELA FACOLTATIVA. L’articolo 10 – quinquies dispone che è possibile soltanto nel caso di rifiuto espresso (e non anche di “silenzio rifiuto”) per cui il silenzio non legittima la proposizione del ricorso. E’ quindi necessario ottenere un atto negativo sull’istanza proponendo la impugnazione entro 60 giorni.
L’ “autotutela obbligatoria” può essere esercitata nei seguenti casi:
- Errore di persona
- Errore di calcolo
- Errore sulla individuazione del tributo
- Errore materiale del contribuente, agevolmente riconoscibile dall’Amministrazione Finanziaria
- Errore sul presupposto di imposta
- Errore sui pagamenti di imposta eseguiti puntualmente dal contribuente;
Ai sensi dell’art. 10 quater c.2 L.212/2000 l’obbligo di autotutela non sussiste nel caso di sentenza passata in giudicato favorevole all’amministrazione finanziaria oppure, trascorso un anno dalla definitività dell’atto viziato, non è stata proposta impugnazione.
A differenza dell’autotutela obbligatoria l’autotutela facoltativa contempla la sospensione o revoca dell’atto, anche in pendenza di giudizio e in presenza di atti definitivi quando ricorrono casi di illegittimità o infondatezza dell’atto di imposizione.
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