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Nuovi spunti sull’obbligatorietà e facoltatività di nomina del Commissario Giudiziale

Giornalista pubblicista.
Dottore Commercialista
Revisore Legale dei conti
Docente e formatore Crisi d’impresa

Il nuovo impianto del concordato preventivo, profondamente innovato dalla riforma del D.Lgs. 14/2019, pone all’attenzione degli operatori del diritto la figura cardine del Commissario Giudiziale la cui obbligatoria presenza, all’interno del più ampio contesto del procedimento unitario, non pare così scontata.

In argomento, come già segnalato in un precedente contributo (si veda “Doppia previsione di nomina del Commissario Giudiziale”) l’articolo  44 1° comma lettera b) dispone che, qualora il debitore abbia presentato la domanda  di cui all’art. 40, riservandosi di presentare la proposta, il piano e gli accordi, il Tribunale pronuncia decreto con il quale, tra gli altri, “nomina un commissario giudiziale”.

Disposizione che non lascia spazio ad alcuna interpretazione, così confermando, in presenza di una “domanda con riserva” l’obbligatorietà della nomina del Commissario, evidentemente ritenuto un organo dal quale il Tribunale non può prescindere in presenza di una documentazione decisamente più scarna. Obbligatorietà che si ricava anche dalla previsione di cui al comma 1 lettera c) dell’art. 44 dove, in tema di obblighi informativi, viene previsto che il procedimento si svolga “sotto la vigilanza del commissario giudiziale”, riproponendo la pedissequa disposizione contenuta nel VII comma dell’art. 161 L.Fall, ma eliminando l’inciso “se nominato”; nonché dalla condivisibile modifica operata in sede di stesura del testo definitivo che, alla lettera d) del medesimo comma 1 dell’art. 44, nel disciplinare i casi di deposito del fondo spese, ha escluso che vi possa essere un’ipotesi diversa dalla necessaria presenza, eliminando l’inciso “in caso di nomina del commissario giudiziale”;

La questione si pone in termini differenti qualora si analizzi l’ipotesi di accesso diretto agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza posto che, né l’articolo 40, né le altre disposizioni positive regolano il potere del Tribunale di nominare il Commissario Giudiziale nel periodo che intercorre tra la domanda di ingresso ed il decreto di apertura di uno degli strumenti, con l’unica eccezione per gli accordi di ristrutturazione dove, per effetto del comma 4 dell’art. 40, è espressamente previsto, seppur con riferimento alla fase di omologazione, che “il tribunale può nominare un commissario giudiziale o confermare quello già nominato ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettera b)”(tra l’altro prevedendo ora, diversamente dalla prima versione, “che la nomina del commissario giudiziale è disposta in presenza di istanze per la apertura della procedura di liquidazione giudiziale, quando è necessaria per tutelare gli interessi delle parti istanti”).

Contraddizione che si rinviene anche analizzando la previsione di cui al comma 1 lettera p) dell’art. 87 che, quanto al contenuto del piano, chiede di dare conto anche de “l’indicazione del commissario giudiziale ove già nominato”; e dell’art. 46 dove, nel disciplinare la domanda di autorizzazione a compiere atti urgenti di straordinaria amministrazione tra il deposito della domanda di accesso al concordato preventivo ed il decreto di apertura di cui all’articolo 47, il tribunale, ai fini della concessione dell’autorizzazione, “acquisisce il parere del commissario giudiziale, se nominato”. Senza dimenticare, poi, il disposto di cui al comma 1 dell’art. 47 dove viene previsto, con riferimento alla fase di apertura, che il Tribunale, debba acquisire il parere del commissario giudiziale, se già nominato (dando rilievo, tra l’altro, alla modifica dell’ultimo intervento correttivo di cui al D.Lgs. 83/2022 il quale, nella sua previgente formulazione, faceva riferimento ad un parere del commissario giudiziale,” se nominato ai sensi dell’art. 44, comma 1, lettera b)”).

A chiarire i primi dubbi interpretativi è intervenuto il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (provv.  31 maggio 2023) che ha interpretato il presunto contrasto sancendo l’obbligatorietà in caso di concordato cd. prenotativo e la mera facoltatività di nomina in ipotesi di concordato cd. pieno.

Condividendo le perplessità già precedentemente esposte, il Tribunale sammaritano, esaminando l’ipotesi di nomina nella fase in cui la società aveva depositato ricorso ai sensi dell’art. 40 CCII, ha disposto che, in materia di concordato preventivo, la nomina del commissario giudiziale è obbligatoria nell’ipotesi di concordato cd. prenotativo, rispondendo all’esigenza di verificare che la società non compia atti in frode ai creditori nel corso della preparazione della proposta e del piano, nonché di vagliare la fattibilità del piano (in caso la società intenda accedere ad un concordato liquidatorio) ovvero la non manifesta inattitudine del piano al soddisfacimento dei creditori (ove la società voglia accedere ad un concordato in continuità).

Qualora, invece, la società abbia depositato un concordato cd. pieno il Tribunale è titolare di un potere facoltativo di nomina del commissario giudiziale nella fase che va dall’accesso al procedimento unitario all’apertura della procedura concordataria. Potere che, nel caso di specie, il Tribunale ha esercitato nominando, appunto, il Commissario Giudiziale ritenendone l’utilità al fine di ottenere pareri in ordine alla fattibilità del piano e ad una dedotta prescrizione dei crediti derivanti da finanziamenti effettuati.

Tommaso Nigro
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