Il DL 7 maggio 2024, n. 60, noto come decreto "Coesione" entrato in vigore l’8.5.2024, giorno…
Occorre il reclamo/mediazione per accertamenti con imposta inferiore a 50 mila euro
Quando si vuole contestare un accertamento bisogna produrre ricorso ai giudici tributari affinché esaminino le proprie ragioni e giudichino secondo legge. Ma per evitare di ingolfare la giustizia tributaria il legislatore ha previsto, per gli atti di minore importanza, il reclamo/mediazione.
La regola generale è che i ricorsi contro gli accertamenti devono essere prodotti entro 60 giorni dalla notifica dell’atto alla Corte di Giustizia tributaria di primo grado. Ma se l’imposta dell’atto che si vuole contestare non supera l’importo di 50.000 euro, non è possibile procedere direttamente con il ricorso perché c’è l’obbligo di inoltrare, all’Ente che ha emesso l’atto, il reclamo/mediazione entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell’accertamento.
Il reclamo/mediazione crea la possibilità di un accoglimento delle ragioni esposte dal contribuente a modifica totale o parziale dell’atto impugnato.
Aspetto peculiare di questo istituto è che il reclamo interrompe i termini per il deposito del ricorso ai giudici tributari per ben 90 giorni. Trascorso tale termine il contribuente, che non si ritiene soddisfatto degli effetti prodotti dal reclamo, ha 30 giorni di tempo per depositare ricorso alla Corte di Giustizia tributaria di primo grado.
In questo lasso di tempo di 90 giorni il di reclamo-mediazione potrà concludersi con:
- annullamento in autotutela dell’atto impugnato;
- accordo di mediazione che accoglie totalmente o parzialmente le richieste del contribuente;
- provvedimento di diniego della mediazione (e quindi senza accordo di mediazione e senza accoglimento del reclamo);
- nessuna risposta da parte dell’Ente entro il termine di 90 giorni che equivale a silenzio rigetto.
Va subito precisato che il reclamo mediazione va scritto come il ricorso, deve contenere gli stessi elementi e va trasmesso all’ente impositore, in carta libera, prima che scadono i fatidici 60 giorni dalla notifica dell’accertamento.
Per determinare l’importo dell’atto e verificare se rientra nel limite dei 50.000 euro, bisogna tener conto della sola imposta con esclusione, quindi, delle sanzioni, interessi e spese aggiuntive.
Con il reclamo si apre, per così dire, una fase di ponderazione che porta a un eventuale contraddittorio tra funzionari dell’Ente accertatore e contribuente; vengono analizzate le questioni controverse, il grado di sostenibilità della pretesa anche nel rispetto del principio di economicità dell’azione amministrativa.
È previsto che il reclamo debba essere esaminato da funzionario diverso da quello che ha emesso l’atto ed essere assegnato a una struttura autonoma dello stesso ente. In effetti la questione passa agli uffici legali e, quindi, ad altri funzionari che decidono con piena autonomia.
La diversità sta anche nel fatto che quest’altra struttura (ufficio legale), non ha gli stessi obiettivi di performance degli organi accertatori ha, quindi, piena autonomia e non deve dare conto del suo operare alla struttura ha emesso l’atto impositivo.
La funzione loro assegnata è di approfondire la questione controversa tenendo conto, ovviamente, anche di quanto rappresentato dal contribuente.
Si avvia così la fase istruttoria, ed è questo il momento in cui vengono analizzate tutte le motivazioni a difesa esposte dal contribuente. Sarà deciso, da questa struttura, se accogliere o meno il reclamo/mediazione o, anche se rideterminare l’atto impositivo e formulare una proposta di mediazione con eventuale contraddittorio con il contribuente.
Questa del contraddittorio è sicuramente una buona opportunità, perché consente di confrontarsi, di esporre adeguatamente le proprie ragioni e far propendere i propri convincimenti, al fine di contrastare quanto asserito dall’ufficio con l’atto impositivo.
L’organo preposto al reclamo-mediazione deve tenere conto di quanto asserito dalle parti e decidere con ragionevolezza e indipendenza.
Gli effetti positivi del reclamo/mediazione li si riscontra nell’automatica riduzione delle sanzioni amministrative che si riducono al 35% del minimo, anche nel caso in cui il contribuente decida di pagare l’intera imposta.
Il reclamo/mediazione è consultabile sulla pagina online dell’Agenzia delle Entrate
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