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Pensione e reddito di Cittadinanza. Chiarimenti INPS

Commercialista - Revisore legale dei Conti
Giornalista pubblicista
Gestore della Crisi da sovraindebitamento
Consulente Bancario
E-mail: mariaantonellapera@gmail.com

Reddito Di Cittadinanza INPS

Con il messaggio n. 2975 del 28.07.2020, l’INPS ha chiarito quanto previsto dalla normativa vigente circa il Reddito e la Pensione di Cittadinanza, misure di contrasto alla povertà e di inclusione sociale.

I benefici economici sono erogati attraverso la carta RDC (reddito di cittadinanza) e fruiti entro il mese successivo a quello di erogazione (decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4).

Bisogna, però, porre attenzione alla casistica di decurtazione. Infatti, il decreto prevede due differenti casistiche:

  • decurtazione mensile: nel caso in cui il beneficio non è interamente speso o prelevato nel corso del mese successivo all’accredito (con l’eccezione delle erogazioni arretrate), lo stesso è decurtato (fino a un massimo del 20%) nella mensilità successiva;
  • decurtazione semestrale: è sottratto dalla disponibilità della Carta RDC l’ammontare complessivo non speso, ovvero non prelevato nel semestre, fatta eccezione per una mensilità di beneficio riconosciuto, e al netto degli arretrati erogati nel corso del semestre stesso.

L’attivazione dei meccanismi di decurtazione, di cui sopra, è subordinata all’emanazione di un apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze. Il decreto terrà conto delle modalità di utilizzo della CDS, con verifica della fruizione del beneficio, del monitoraggio delle spese effettuate, le possibili eccezioni e altre modalità attuative.

DECURTAZIONE MENSILE.

La modalità di attuazione della decurtazione mensile, come anticipato, tiene conto dell’ammontare del beneficio non speso. L’importo non prelevato dai beneficiari della Carta RDC verrà sottratto nella mensilità successiva a quella in cui il beneficio non è  interamente speso.

La ratio della norma è che il beneficio correntemente erogato, sia effettivamente speso dal nucleo familiare nel mese successivo a quello di erogazione. Devono essere soddisfatte le esigenze primarie di vita. Nella diminuzione non rientrano gli arretrati e gli importi erogati in periodi successivi a quello di competenza.

La verifica dell’effettiva spesa mensile è effettuata attraverso riscontro del saldo disponibile sulla Carta RDC nell’ultimo giorno di ciascun mese, al netto degli eventuali arretrati erogati nel semestre in corso e quello precedente, e il valore del beneficio mensile effettivamente erogato.

Nel caso in cui il valore del saldo, come sopra determinato, sia superiore al valore del beneficio erogato, la differenza è totalmente sottratta dall’aiuto erogato nel mese successivo e  se non capiente, dalla disponibilità della carta fino a alla sua capienza.

Il limite massimo dell’importo sottratto non può, in ogni caso, superare il 20% del beneficio mensile erogato e non speso. La diminuzione non opera se l’importo risulta inferiore al 20% del beneficio minimo pari ad 8 euro.

DECURTAZIONE SEMESTRALE.

Le modalità di attuazione della diminuzione semestrale agiscono sull’ammontare non speso o non prelevato nel semestre, fatta eccezione per una mensilità di beneficio riconosciuto.

La norma prevede che, al termine del semestre di riferimento, venga preso come riferimento il valore del saldo, al netto degli arretrati erogati nel corso dello stesso semestre di riferimento, al netto del valore del beneficio mensile effettivamente erogato nell’ultimo mese del semestre e, quindi, dell’eventuale importo da sottrarre dalla disponibilità della carta ai sensi dell’articolo 2 del decreto (diminuzione mensile).

Nel caso in cui il valore del saldo, sia superiore al valore del beneficio mensile massimo percepito nel semestre, la differenza è totalmente sottratta, dal beneficio erogato (se non capiente), dalla disponibilità della carta, fino a alla sua capienza.

Anche in questo caso la diminuzione non opera se di ammontare inferiore al 20% del beneficio minimo pari ad 8 euro.

In sede di prima applicazione, il semestre di erogazione del beneficio è individuato a partire dalla prima erogazione utile del corrente mese di luglio e, pertanto, la prima verifica della spesa semestrale avverrà al 31 gennaio 2021, con applicazione delle eventuali diminuzioni sulla mensilità del successivo (mese di febbraio 2021).

COMUNICAZIONE DEI DATI NECESSARI PER LA VERIFICA DELL’EFFETTIVA SPESA.

Il Decreto stabilisce che, all’inizio di ciascun mese:

L’Ente preposto invia all’INPS il  saldo dell’ultimo giorno del mese precedente delle carte RDC attive. Il valore del saldo è trasmesso insieme al codice fiscale del titolare della carta, e al suo identificativo, al fine di consentire il corretto abbinamento  con i dati del nucleo che ne beneficia.

A Partire dal mese di luglio 2020, Poste Italiane provvederà a trasmettere le informazioni,

per l’applicazione della diminuzione mensile dal mese di settembre 2020.

DISCIPILINA COMUNE DELLE DECUTRAZIONI IN CASO DI INTERRUZIONE NELL’EROGAZIONE.

Infine, è stata prevista una specifica disciplina di esonero delle decurtazioni, nei casi di interruzione nell’erogazione del beneficio o della sospensione della stessa. In particolare, in caso di interruzione delle erogazioni per rinnovo del RDC, ovvero di diminuzione  di intere mensilità di beneficio, nonché di sospensione delle erogazioni del beneficio per altra motivazione.

Le diminuzioni mensili e semestrali sono sottratte dal beneficio spettante nel primo mese successivo alla sospensione, ovvero, se non capiente, dalla disponibilità della carta fino a capienza.

In caso di cessazione del beneficio, invece, trascorso un semestre dall’ultima erogazione, il Gestore della carta provvede  alla disattivazione della stessa, indipendentemente dalla presenza di disponibilità residue.

Per approfondimenti il Messaggio INPS n. 2975.

Maria Antonella Pera
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