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Per autonomi e professionisti in arrivo esonero contributivo
Sta per essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo del decreto interministeriale, che prevede l’esonero contributivo per autonomi e professionisti.
Il decreto ha come obiettivo quello di finanziare le partite IVA per le difficoltà incontrate, in questo anno, causate dalla pandemia da Covid-19. E’ previsto un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali relativi all’anno 2021 di importo massimo di 3.000 euro. La percentuale finale di esonero potrebbe essere rivista dopo aver monitorato le domande che perverranno agli enti (INPS e Casse private), per garantire l’agevolazione in misura proporzionale alla platea dei beneficiari.
Esonero contributivo autonomi e professionisti
Il testo del decreto è stato firmato il 7 maggio 2021.
Vediamo ora di specificare a chi è dedicato ed i requisiti richiesti.
Beneficiari e requisiti
I beneficiari dello sconto sui contributi sono:
- Lavoratori autonomi e professionisti iscritti alla Gestione separata INPS ai sensi dell’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 dell’INPS;
- i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, n. 103;
- medici, infermieri e altri professionisti e operatori di cui alla legge 11 gennaio 2018 numero 3, già collocati in quiescenza a cui sono stati conferiti incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa per far fronte all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Gli autonomi, che non erano attivi nel 2019, non sono sottoposti ai requisiti di fatturato; e per i soggetti in pensione, come sopra anticipato, l’esonero è riconosciuto limitatamente ai periodi degli incarichi di lavoro autonomo legati all’emergenza COVID.
I requisiti per accedere allo sconto sono:
- aver percepito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro;
- aver subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quello dell’anno 2019;
- essere in regola con la contribuzione obbligatoria.
Sono esclusi i lavoratori autonomi e i professionisti titolari di un contratto di lavoro subordinato e coloro che sono titolari di pensione diretta. L’esclusione non riguarda coloro che percepiscono l’assegno ordinario di invalidità o di altre somme ad integrazione del reddito a titolo di invalidità di natura previdenziale.
Importi, istruzioni, scadenze
L’esonero contributivo può essere concesso nella misura massima di 3.000 euro annuali, parametrati mensilmente, rimanendo ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Sono esclusi dallo sconto i premi dovuti all’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL).
Gli iscritti alla gestione separata dell’INPS devono presentare domanda entro il 31 luglio 2021.
La stessa scadenza deve essere rispettata dai lavoratori autonomi e dai collaboratori in quiescenza, che sono stati assunti per fronteggiare l’emergenza pandemica ancora in corso.
I professionisti iscritti agli Ordini devono fare riferimento alle Casse Private ed il termine previsto per la presentazione delle istanze è il 31 ottobre 2021.
E’ prevista la possibilità di richiedere il rimborso di quanto già versato mediante la presentazione di una domanda agli Enti preposti, con scadenza 30 novembre 2021.
L’esonero ha come oggetto i contributi previdenziali complessivi di competenza dell’anno 2021 e in scadenza entro il 31 dicembre 2021. Sono esclusi i contributi integrativi.
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