Quando parliamo di sostenibilitĂ , spesso la associamo alla tutela dellâambiente o a una crescita economica equa…
Per le tasse non pagate lâAgenzia Entrate Riscossione può iscrivere ipoteca
Per la riscossione dei tributi lâAgenzia delle Entrate per recuperare i propri crediti svolge lâattivitĂ della riscossione coattiva.
La riscossione coattiva rappresenta lâultima fase del processo amministrativo e comprende il pignoramento dei beni, espropriazione dei beni del debitore, fino ad arrivare alla vendita forzata dei beni pignorati.
Lâiter, per giungere alla riscossione coattiva, lo si può sintetizzare in queste fasi.
Notifica dellâavviso di pagamento che intima di pagare entro un certo tempo; iscrizione a ruolo della cartella per mancato pagamento; notifica della cartella di pagamento con indicazione dellâimposta e sanzioni; pignoramento dei beni del debitore per mancato pagamento delle somme a credito dellâAgenzia; vendita allâasta dei beni pignorati.
PiĂš nel dettaglio la Guida dellâAgenzia delle Entrare specifica che il recupero forzato può avvenire nei confronti del debitore e dei coobbligati con:
- lâiscrizione del fermo amministrativo sui beni mobili registrati (per esempio, autovetture);
- lâiscrivere ipoteca sui beni immobili;
- procedere al pignoramento mobiliare o presso terzi;
- procedere allâespropriazione forzata dei beni immobili;
- effettuare ogni altra azione esecutiva, cautelare o conservativa che lâordinamento attribuisce in genere al creditore.
Esiste, però, una fase di buon senso e di comprensione nel caso di accondiscendenza del contribuente e, nel caso di una richiesta di rateazione del debitore le azioni esecutive possono essere sospese.
Nello specifico, poi, soffermiamoci sulle azioni possibili.
FERMO AMMINISTRATIVO. Con questa misura cautelare, conosciuta anche come âganasce fiscaliâ, lâAgenzia blocca un bene mobile registrato, come per esempio lâautomobile impedendone la libera circolazione.
ISCRIZIONE DâIPOTECA SUGLI IMMOBILI. Con questa misura lâAgenzia mette al sicuro il proprio credito dandogli il diritto di preferenza nel caso si giungesse allâespropriazione. Lâipoteca sugli immobili può essere iscritta solo per importi complessivi di credito superiori a 20 mila euro. In mancanza di successivo pagamento, a seguito dellâiscrizione ipotecaria, lâAgenzia potrĂ procedere alla vendita dellâimmobile.
Va tenuto presente che il pignoramento immobiliare non può essere effettuato se:
- lâimmobile è destinato a uso abitativo e il debitore vi risiede anagraficamente;
- lâimmobile è lâunico immobile di proprietĂ del debitore;
- lâimmobile non è di lusso.
PIGNORAMENTO DEI CREDITI. LâAgenzia può recuperare anche crediti del debitore verso terzi. Per lo stipendio, salario e indennitĂ possono essere pignorati per 1/10 per importi fino a 2.500 euro, per 1/7 per importi superiori a 2.500 e fino a 5.000 euro e per 1/5 per importi oltre i 5.000 euro.
Per altri approfondimenti si rinvia alla lettura della GUIDA dellâAgenzia
Latest posts by Salvatore De Franciscis (see all)