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Polizze abbinate ai finanziamenti. Gli interventi della Vigilanza e gli impatti per banche e intermediari finanziari

Dottore Commercialista - Revisore legale dei conti

ASSICURAZIONE

Nella distribuzione delle polizze assicurative connesse a finanziamenti a rimborso rateale ci troviamo di fronte ad una relazione trilaterale in cui vengono soddisfatti interessi ed esigenze diverse dei soggetti coinvolti: la compagnia assicurativa, l’intermediario che eroga il finanziamento ed i prestatari.

L’impresa assicurativa, attraverso l’intermediario, colloca un prodotto sul mercato con il vantaggio di ridurre i costi di distribuzione e di accedere ad un vasto pubblico tramite la diffusa presenza delle banche e degli intermediari finanziari sul territorio.

Le polizze soddisfano l’interesse del finanziatore che ottiene la garanzia che il cliente sarà in grado di restituire, le rate di quanto ricevuto in prestito, qualora si verifichi il rischio assicurato.

Il cliente viene protetto da eventi negativi che potrebbero limitare la sua capacità di rimborsare il prestito. La garanzia prestata dalla polizza è rappresentata dal fatto che è prevista la liquidazione di un indennizzo pari al debito residuo del finanziamento al momento del sinistro.

Una polizza abbinata ad un finanziamento deve essere correttamente ideata e distribuita; infatti, può ledere i diritti e le aspettative del cliente, chiamato a sostenerne il connesso onere economico con ridotta (se non inesistente) tutela dei propri rischi.

La medesima polizza, ove non correttamente ideata e distribuita, inoltre, espone l’impresa di assicurazione, le banche e gli intermediari finanziari, a rischi sanzionatori, legali e reputazionali.

Il comparto delle polizze abbinate ai finanziamenti è stato oggetto di interesse costante da parte della Banca d’Italia e dell’IVASS (Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni) attraverso indicazioni e richiami formulati nei confronti delle imprese di assicurazione (in qualità di produttori) e delle banche o intermediari finanziari (in qualità di distributori).

In particolare la “Lettera congiunta” del 17 marzo 2020, sotto il profilo oggettivo, prende in analisi le polizze offerte contestualmente ai finanziamenti, sia che tali polizze possano ritenersi correlate, ossia le polizze vita o danni a copertura del credito (c.d. CPI) o le polizze a protezione del bene concesso in  garanzia (ad esempio incendio o scoppio), sia le polizze decorrelate, per tali intendendosi le polizze che non presentano un collegamento funzionale con il finanziamento ma che sono offerte in abbinamento allo stesso contratto di credito.

Le polizze abbinate ad un finanziamento possono essere presentate e proposte quali obbligatorie o facoltative.

In merito alla modalità di presentazione o proposizione del prodotto assicurativo in abbinamento al finanziamento sono da ritenersi “obbligatorie” non solo le polizze la cui sottoscrizione è presupposto necessario per ottenere il credito, ma anche le polizze la cui sottoscrizione è richiesta per ottenere determinate condizioni di accesso al credito offerte dalla banca o dall’intermediario finanziario.

Nella comunicazione Banca d’Italia – IVASS del 17 marzo 2020, si responsabilizzano le banche e gli intermediari finanziari, in qualità di distributori/ finanziatori, a verificare la “corretta” presentazione del prodotto assicurativo, quale obbligatorio o facoltativo.

Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad includere il costo della copertura assicurativa obbligatoria per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, nel calcolo del TAEG (tasso annuo effettivo globale), che quantifica il “costo” del finanziamento, espresso nei contratti di credito ai consumatori.

L’Arbitro Bancario Finanziario (cd. ABF) da tempo sostiene che la verifica dell’obbligatorietà della copertura assicurativa non deve essere svolta alla luce del solo dato formale che nel contratto la stessa possa essere qualificata come facoltativa ma, piuttosto, sulla base della presenza di una serie di “indici rilevatori” (polizza collettiva stipulata dell’ente finanziatore a copertura dei rischi morte/perdita dell’impiego, contestualità della polizza rispetto al prestito, durata della polizza coincidente con quella del finanziamento,  polizza  volta a garantire il rimborso del credito).

Il valore probatorio di questi indici è ancor più rilevante, secondo l’orientamento consolidato dell’ ABF, nel caso in cui contraente della polizza e beneficiario sia lo stesso intermediario finanziario e/o se allo stesso sia attribuita un’elevata provvigione per il collocamento della garanzia assicurativa.

L’ABF ammette, comunque, che la presunzione di obbligatorietà possa essere vinta quando il finanziatore fornisca elementi di prova contrari quali:

  • aver proposto al cliente una comparazione dei costi da cui risulti che il finanziamento sarebbe stato offerto alle stesse condizioni anche se privo di copertura assicurativa;
  • aver offerto condizioni simili, in assenza di garanzia, ad altri soggetti aventi il medesimo merito creditizio;
  • aver riconosciuto al finanziato, per tutta la durata del prestito, il diritto di recedere dal contratto di assicurazione gratuitamente e senza variazioni negative del finanziamento.
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