Il DL 7 maggio 2024, n. 60, noto come decreto "Coesione" entrato in vigore l’8.5.2024, giorno…
Procedimento per l’apertura di una Stabile Organizzazione in Italia: aspetti normativi e contabili
L’argomento di cui si tratta in questa sede presenta una certa complessità a causa di adempimenti e procedure da osservare per l’apertura di una Stabile Organizzazione in Italia da parte di una società estera.
L’art.162 TUIR contempla due contesti economici:
- l’attività da eseguire in Italia per il tramite della organizzazione di mezzi materiali di un operatore economico estero;
- la figura di un operatore economico in Italia che può avvalersi di figure giuridiche diverse che offrono allo stesso operatore la realizzazione di redditi senza stabilire in Italia una propria organizzazione.
Il concetto di “Stabile Organizzazione” è contemplato non solo dall’art.162 TUIR ma anche dall’art.5 del Modello di Convenzione OCSE (Organizzazione per lo sviluppo economico).
Per “stabile organizzazione” si intende
- una organizzazione materiale, c.d “diretta”, che permette alla impresa di svolgere la propria attività utilizzando beni materiali propri;
- una organizzazione personale, c.d “indiretta” alla presenza di agenti che non sono indipendenti ma svolgono attività in nome e per conto della società (comma 6 art.162 TUIR).
Il comma 2 del medesimo articolo presenta un elenco (c.d. positive list) di elementi affinché si abbia una stabile organizzazione per la quale occorre:
a) una sede di direzione
b) una succursale
c) un ufficio
d) un’officina
e) un laboratorio
f) miniere, giacimenti, cave e altri luoghi di estrazione di risorse naturali.
L’articolo 5 del modello OCSE definisce una stabile organizzazione una sede di affari (locale, macchinario o installazione) fissa, con precisione l’impresa deve avere uno spazio a disposizione in cui esercita l’attività e non esegue soltanto adempimenti amministrativi, in breve deve esistere una materiale organizzazione.
Da qui nasce il concetto di “sedi di direzione”.
L’art.73 Tuir, a proposito di sedi di direzione effettiva, statuisce che la residenza degli enti va individuata con riferimento alla localizzazione di una sede legale che rappresenta l’elemento di carattere formale e all’oggetto principale che rappresenta l’elemento di carattere sostanziale, ossia quel luogo dove avvengono atti produttivi e contrattuali dell’ente e l’espletamento di mansioni amministrative.
Per quanto concerne gli adempimenti per l’apertura di una stabile organizzazione, occorre innanzitutto redigere un verbale di assemblea straordinaria in cui viene deliberata la istituzione di una sede secondaria in Italia con contestuale nomina di un rappresentante che abbia già dato prova di attivo e proficuo svolgimento dell’attività presso la sede principale.
Entro 45 giorni dalla delibera, il verbale di assemblea comprensivo dello statuto societario, tradotto in lingua italiana, affermata in Tribunale, deve essere depositato presso un notaio in Italia il quale , entro trenta giorni, deve trasmetterlo al Registro delle Imprese che provvede ad iscrivere la nuova società per l’inizio di attività.
La società è tenuta ad inviare: il Modello AA7 per l’apertura della Partita Iva presso l’Agenzia delle Entrate, iscrizione all’INAIL e all’INPS solo in caso di assunzioni di dipendenti.
Le stabili organizzazioni hanno una propria contabilità. L’articolo 14, c.5 DPR n. 600/1973 prevede che i fatti di gestione della stabile organizzazione devono essere contabilizzati distintamente in quanto i risultati di esercizio devono essere determinati separatamente.
La contabilità della stabile organizzazione deve essere integrata successivamente con quella della società estera (madre) ai fini della redazione del bilancio.
A tale proposito la casa madre può assumere solo il risultato di esercizio o può effettuare delle riepilogazioni periodiche se la stabile organizzazione abbia un libro giornale, altrimenti si terrà conto solo di fatti di gestione registrati su una prima nota.
Normativa di riferimento:
Art.162 TUIR
Art. 5 OCSE
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