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Proroga delle misure protettive senza interruzioni nella composizione negoziata
Nel contesto della composizione negoziata trovano ingresso, su richiesta dell’imprenditore, le misure protettive che, al di là di ulteriori aspetti già trattati (si veda “Incerta la procedura di conferma delle misure protettive nella composizione negoziata”) torna ad essere di attualità nella misura in cui occorre ora determinare la tempistica e la durata del provvedimento di concessione, specie laddove l’istanza delle parti venga proposta a ridosso della scadenza del primo termine, o addirittura oltre la stessa. Occorre, in tal senso, definire se vi debba essere una necessaria “consecuzione” tra le misure da prorogare, o se si possa, invece, immaginare una sorta di “corrente alternata”, così consentendo anche una proroga a termine già scaduto.
L’art. 19 co 5 CCII detta una disposizione, invero laconica, limitandosi a prevedere che “Il giudice che ha emesso i provvedimenti di cui al comma 4, su istanza delle parti e acquisito il parere dell’esperto, può prorogare la durata delle misure disposte per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative”; disponendo inoltre che “la durata complessiva delle misure non può superare i duecentoquaranta giorni”.
In questo contesto scarsamente rifinito si potrebbe immaginare di rinvenire una soluzione adeguata guardando alla misura protettiva “maggiore” recata dall’art. 55 del D.Lgs. 14/2019, certamente meglio definita per via del rimando testuale al “rispetto dei termini di cui all’art. 8 “CCII, il quale espressamente prevede che “1. La durata complessiva delle misure protettive, fino alla omologazione dello strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza o alla apertura della procedura di insolvenza, non può superare il periodo, anche non continuativo, di dodici mesi, inclusi eventuali rinnovi o proroghe, tenuto conto delle misure protettive di cui all’articolo 18”.
Disposizione generale che ha indotto la giurisprudenza di merito (Trib. Treviso, 15 giugno 2023) a ritenere, in detta particolare ipotesi, che “Le misure protettive possono essere richieste dal debitore anche successivamente allo spirare del termine di efficacia delle misure originariamente confermate ex art. 55, comma 3, CCII, non essendo ostativo l’infruttuoso decorso del termine per la richiesta di proroga”. Ciò in quanto “dall’art. 55, comma 4, CCII, disposizione che disciplina il procedimento di proroga delle misure protettive, non può desumersi che al debitore sia precluso di poter nuovamente beneficiare delle medesime misure in un secondo momento, sempreché non sia superato, nel complesso, il periodo di 12 mesi”. Per di più, come si rinviene da Trib. Bologna, 7 novembre 2023, “attesa la durata massima imposta dal legislatore (12 mesi), va lasciata all’imprenditore la possibilità di scegliere quando e come farne richiesta, in considerazione dell’andamento concreto dei rapporti con i creditori. Il debitore deve avere la possibilità di modulare l’andamento della protezione e, pertanto, di chiedere al tribunale la concessione di misure protettive tipiche anche nel corso del procedimento unitario, sia nel caso in cui non le avesse inizialmente domandate, sia in epoca successiva alla scadenza di quelle inizialmente ottenute. Gli unici limiti sono rappresentati dal rispetto della durata massima di cui all’art. 8 CCI (12 mesi) e dal divieto di abusare delle prerogative processuali”
Tuttavia, proprio il particolare tenore letterale adottato nella disposizione dell’art. 8 CCII, diverso da quello di cui all’art. 18 CCII, induce a ritenere che la soluzione offerta nel procedimento “maggiore”, essendo a carattere “speciale”, non possa attagliarsi alla composizione negoziata, proprio perché espressamente derogata. In altri termini, l’assenza dell’inciso “anche non continuativo” all’interno dell’art. 18 CCII, da intendersi come frutto di una espressa voluntas legis, lascerebbe propendere per una interpretazione restrittiva nella composizione negoziata, tale da far ritenere il termine di proroga come necessariamente continuativo.
Siffatta interpretazione trova conforto nel provvedimento reso dal Tribunale di Salerno in data 04.12.2023 che, nel disporre la motivata proroga, ha avuto cura di precisare come “nell’ambito della composizione negoziata della crisi, la durata massima delle misure protettive di giorni duecentoquaranta previsti dall’art 19 co 5 CCII è da intendersi quale termine previsto senza soluzione di continuità” desumendolo “sia dalla natura giuridica della proroga (necessariamente ancorata ad un principio di continuità nel diritto), sia dalla diversa ed espressa previsione di cui all’art. 8 CCII in cui il legislatore, nell’ambito della durata massima delle misure protettive relative al procedimento unitario (artt. 54 e ss CCII), ha voluto espressamente disciplinare che rinnovi e proroghe delle suddette misure, possano operare anche in modo non continuativo e quindi ad intermittenza, ma comunque non superare la durata massima di dodici mesi. Ne consegue che, stante la natura eccezionale della norma, non operi anche nell’ambito della composizione negoziata”.
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