Il DL 7 maggio 2024, n. 60, noto come decreto "Coesione" entrato in vigore l’8.5.2024, giorno…
Ravvedimento operoso – F24 a zero
CASI IN CUI OPERA IL RAVVEDIMENTO OPEROSO
Istituito nel 1997 a mezzo dell’art.13 del Dlgs 472, ad oggi è uno degli istituti maggiormente utilizzati dai contribuenti anche in sede di accertamenti/verifiche fiscali, per regolare omissioni, ritardi, errori. E’ un sistema che consente al contribuente di correggere spontaneamente le violazioni commesse fino al termine ultimo di prescrizione, usufruendo così di sconti fiscali notevoli rispetto alla sanzione piena che potrebbe comminare l’ufficio in sede di verifica. E’ un istituto che negli anni ha subito variazioni ed integrazioni.
Nella specie con la legge di stabilità 2015 (L.190/2014) che ha introdotto il comma 1-ter all’art 13 del D.Lgs 474/97, per i Tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, il ravvedimento è possibile anche nei casi in cui siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali l’autore o i soggetti obbligati abbiano avuto formale conoscenza, ma, ai sensi del successivo comma 1-quarter, il pagamento e la regolazione non precludono l’inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e di accertamento. Pertanto è possibile sintetizzare dicendo che l’inizio di un controllo fiscale non impedisce al contribuente di regolarizzare la sua posizione a mezzo del ravvedimento operoso.
F24 a zero omessa presentazione
Nel caso in cui il contribuente abbia dimenticato di presentare un F24 a zero e sono scaduti i termini per eseguire il pagamento, la sanzione da versare, secondo la Risoluzione n. 36/E/2017 si determina in maniera diversa a seconda dell’intervallo temporale che intercorre tra la violazione e la relativa regolarizzazione, ovvero nella misura di € 50,00 se versata entro 5 giorni, e di € 100,00 dopo il 6 giorno. Con il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso e alla richiamata Ris. n. 36/E/2017 il contribuente si mette in regola, invece con un carico ridotto di sanzioni, e precisamente
entro 5 giorni deve pagare 5,56 euro (ovvero 1/9 di 50 euro),
tra il 6° e il 90° giorno, paga 11,11 euro (ovvero 1/9 di 100 euro),
entro 1 anno deve pagare 12,50 euro (ovvero 1/8 di 100 euro)
entro 2 anni deve pagare 14,29 euro (ovvero 1/7 di 100 euro)
oltre i 2 anni ma prima di eventuali verifiche e/o accessi deve pagare 16,67 euro (ovvero 1/6 di 100 euro)
se il contribuente si ravvede a seguito della contestazione fatta a mezzo processo verbale, la sanzione dovuta è di 20,00 euro (ovvero 1/5 di 100 euro).
In tutti i casi il Codice tributo che identifica la sanzione e’ 8911 e va iscritto nella sezione Erario, indicando nella sezione Anno, l’anno nel quale è stata commessa la violazione.
E dal momento che l’F24 a zero nasce dal pagamento di imposte a mezzo compensazione di crediti, sempreché vi sia credito disponibile, il modello F24 comprensivo della relativa sanzione può essere presentato a saldo zero.
La presentazione dell’F24 va fatta però, solo ed esclusivamente a mezzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’ADE, a prescindere dal fatto che il contribuente sia o no un titolare di partita iva.
In conclusione il ravvedimento operoso si perfeziona presentando il modello F24 a zero nel quale sia indicato:
- L’ammontare del credito, le somme compensate e versando la sanzione in misura ridotta.
In sintesi con ricorso all’istituto del ravvedimento operoso, le sanzioni per omesso F24 con saldo zero, si possono così sintetizzare:
RITARDO | RIDUZIONE SANZIONE | SANZIONE |
Entro 5 gg lavorativi | 1/9 di € 50 | € 5,56 |
Superiore a 5 gg ma entro i 90 gg | 1/9 di € 100 | € 11,11 |
Entro un anno dall’omissione | 1/8 di € 100 | € 12,50 |
Entro due anni dall’omissione | 1/7 di € 100 | € 14,29 |
Oltre due anni dall’omissione | 1/6 di € 100 | € 16,67 |
Dopo la consegna di un PVC | 1/5 di € 100 | € 20,00 |
Sezione ERARIO- codice tributo 8911 – anno di riferimento Anno dell’omissione.
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