Nella determinazione del compenso da riconoscere all’esperto si annota la mancanza di una forbice tra attivo…
Regime fiscale IRAP per imprese minori (parte 2)
Il presente intervento tratterà della determinazione della base imponibile IRAP per le imprese minori: già si è trattato sulle pagine del sito, dell’aspetto legato all’IRPEF.
La Legge di bilancio 2017 è intervenuta sulle modalità di determinazione della base imponibile IRAP delle imprese minori, inserendo il nuovo comma 1-bis all’articolo 5-bis del d.lgs. 446/1997, che detta: “Per i soggetti di cui al comma 1, che determinano il reddito ai sensi dell’articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la base imponibile di cui al comma 1 del presente articolo è determinata con i criteri previsti dal citato articolo 66”.
Per effetto di tale modifica, in sostanza, a decorrere dal periodo d’imposta 2017, per le società di persone e le imprese individuali in regime di contabilità semplificata, il valore della produzione netta – calcolato ai sensi dell’articolo 5-bis, comma 1, del d.lgs. n. 446/1997 – è determinato applicando i medesimi criteri di imputazione temporale “improntati alla cassa” previsti dall’articolo 66 del TUIR ai fini dell’imposta sul reddito, come approfonditi in precedenza.
La fase più delicata della determinazione della base imponibile IRAP era quella relativa al passaggio dal regime di competenza a quello improntato alla cassa e viceversa: sul punto il comma 21 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2017 opera un rinvio generale ai precedenti commi 18 e 19 del medesimo articolo 1, disponendo l’applicazione delle relative disposizioni “in quanto compatibili”.
Sul punto si riporta quanto evidenziato nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n.11 del 2017.
A norma del comma 18, pertanto, per il primo anno di adozione del nuovo regime previsto dall’articolo 66 del TUIR, la base imponibile dell’IRAP deve essere ridotta dell’importo delle rimanenze finali che hanno concorso al calcolo del valore della produzione netta nell’esercizio precedente secondo il principio della competenza.
Inoltre, al fine di evitare fenomeni di doppia imposizione o di salto d’imposta, il comma 19 disciplina il trattamento dei componenti reddituali nella fase di transizione tra i due regimi, ordinario e semplificato. In particolare, i ricavi, i compensi e le spese che hanno concorso alla determinazione del reddito, in base alle regole del regime adottato prima del passaggio al nuovo regime, non assumono rilevanza nella determinazione della base imponibile ai fini dell’IRAP, degli esercizi successivi.
Al riguardo, si ritengono applicabili alla determinazione della base imponibile IRAP, relativamente ai componenti reddituali rilevanti ai fini del tributo regionale, i chiarimenti resi nel par. 4.1 in merito alla determinazione del reddito d’impresa.
Da ultimo, è da evidenziare che le nuove disposizione non incidono sulla determinazione della base imponibile IRAP degli enti non commerciali.
Infatti, il ricordato comma 20 ha unicamente integrato l’articolo 5-bis del d.lgs. n. 446/1997, che regola la determinazione della base imponibile IRAP delle “società di persone e delle imprese individuali”, consentendo – come già evidenziato – l’applicazione dei criteri di imputazione temporale previsti dal nuovo articolo 66 del TUIR.
Diversamente, in base all’articolo 10, comma 2, del d.lgs. 446/1997, gli enti non commerciali determinano la base imponibile dell’IRAP, relativa alle attività commerciali esercitate, secondo quanto previsto dall’articolo 5 del medesimo decreto, analogamente alle società di capitali. Di conseguenza, per tali soggetti la base imponibile dell’IRAP è determinata per presa diretta dal bilancio e, quindi, i relativi componenti positivi e negativi rilevanti ai fini del tributo regionale concorrono alla formazione del valore della produzione netta in base ai criteri di competenza civilistici.
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