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Regolarizzazione Colf e Badanti
È necessario l’utilizzo del Sistema Pubblico Di Identità Digitale (SPID) per accedere ai servizi on line per regolarizzare colf e badanti.
Con il presente contributo forniamo gli aggiornamenti operativi sulle domande per la regolarizzazione e l’emersione del lavoro domestico e assistenza alla persona (colf e badanti).
Il 29 Maggio2020 è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n.137, il decreto attuativo del Ministero dell’Interno sulla regolarizzazione di Colf e Badanti. Il decreto contiene le modalità di presentazione dell’istanza di emersione dei rapporti di lavoro e tutti i chiarimenti operativi sull’adempimento.
Presentazione Istanza
- I datori di lavoro che intendono regolarizzare un rapporto con un cittadino extracomunitario presente in Italia, possono inoltrare un’istanza allo Sportello Unico per l’Immigrazione. La domanda va presentata esclusivamente in modalità telematica. Gli utenti devono registrarsi tempestivamente sul portale accedendo al sistema esclusivamente con credenziali SPID. Le domande possono essere inviate dalle ore 7.00 del 1° giugno 2020 alle ore 22.00 del 15 luglio 2020 utilizzando il software disponibile al seguente indirizzo https://nullaostalavoro.dlci.interno.it. Va utilizzato il modulo EM-Dom_2020 le cui istruzioni per la compilazione sono disponibili nelle singole unità della domanda.
- I datori di lavoro che intendono regolarizzare un rapporto di lavoro con cittadini italiani oppure appartenenti alla Comunità Europea devono presentare l’istanza telematica sul sito dell’Inps al seguente indirizzo: inps.it.
Abilitati alla presentazione delle domande sono i datori di lavoro, le organizzazioni sindacali e i Patronati. Comunque, non è previsto alcun click day per l’inoltro.
Requisiti del lavoratore straniero
Il procedimento prevede la dimostrazione della presenza in Italia del lavoratore. Essa deve essere comprovata da idonea documentazione da allegare alla richiesta e fornire la data certa dell’arrivo del lavoratore nel territorio Nazionale.
Requisiti del datore di lavoro
Per essere ammessi alla procedura, i datori di lavoro, sia persone fisiche sia società, devono dimostrare una sufficiente capacità reddituale. Essi devono attestare di aver percepito un reddito imponibile oppure un fatturato non inferiore a 30.000,00 euro annui. Il reddito deve risultare dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata. Tele limite scende a 20.000,00 euro nel caso in cui il lavoratore da regolarizzare sia una badante che assista una persona con patologia o disabilità. Ciò in presenza di un nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito. Se, invece, la famiglia è composta da più soggetti conviventi, il limite reddituale sale a 27.000,00 euro annui.
Pagamento contributo forfettario
Prima dell’inoltro della domanda è necessario versare un contributo forfettario di 500,00 o di 130,00 euro a seconda dei casi illustrati di seguito.
Il contributo va versato a mezzo di “F24 Versamenti con elementi identificativi” utilizzando i codici tributi istituiti dall’Agenzia delle Entrate con Risoluzione n.27/E del 29 maggio 2020.
I codici tributo sono:
“REDT” denominato “Datori di lavoro – contributo forfettario 500 euro – art.103 c.1 D.L. n.34/2020”;
oppure
“RECT” denominato “Cittadini stranieri – contributo forfettario 130 euro – art.103 c.2 D.L.n. 34/2020”.
Quest’ultimo nel caso di istanza a carico del cittadino extracomunitario per la conversione del permesso di soggiorno scaduto in permesso di soggiorno temporaneo.
Purtroppo, in caso di esito negativo della domanda, i contributi versati non vengono rimborsate né tanto meno sono deducibili fiscalmente.
Stesso contributo forfettario deve essere versato per l’annualità 2019 nel caso di impiego irregolare di lavoratore straniero iniziato prima del 31/10/2019.
Conclusione
Nemmeno nel caso di regolarizzazione di colf e badanti è stata attuata la semplificazione delle procedure.
Il modulo da compilare è composto da ben 17 Sezioni. Nella quattordicesima sono riportati i redditi imponibili del datore di lavoro. Nella sezione 16 devono essere indicati i dati della marca da bollo e solo nella Sezione 17 si clicca la conferma di tutti i dati inseriti. Una volta cosi salvati i dati è possibile procedere all’invio della domanda.
Al termine è necessario stampare la ricevuta che rilascia il Sistema e consegnarne una copia al lavoratore.
Fonti:
Ministero dell’interno (GU n.137 del 29-5-2020) DECRETO del 27 maggio 2020
Agenzia Entrate Risoluzione n. 27/E del 29 maggio 2020
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