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Revisori legali dei conti: al via la sanatoria dei crediti formativi 2017/2019
Con lâentrata in vigore del Decreto n. 135/2021 avvenuto martedĂŹ 19 ottobre, scatta la possibilitĂ per i Revisori legali non in regola con lâaggiornamento professionale di sanare la propria posizione entro 90 giorni dallâentrata in vigore del suddetto provvedimento, quindi entro il 17 gennaio 2022.
La regolarizzazione riguarda il triennio 2017/2019 e viene assolta seguendo i corsi gratuiti sul portale FAD (area riservata, formazione a distanza) del Ministero dellâEconomia.
Ricordiamo brevemente le regole generali sulla Formazione Continua:
Soggetti interessati
I soggetti interessati allâobbligo di formazione sono tutti i Revisori iscritti al Registro dei Revisori legali tenuto dal Ministero dellâEconomia, sia facenti parte della sezione A che quella B;
In cosa consiste
La formazione continua consiste nella partecipazione a programmi di aggiornamento professionale definiti annualmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e finalizzati al perfezionamento e al mantenimento delle conoscenze teoriche e delle capacitĂ professionali.
Tale obbligo garantisce e accresce la preparazione e l’aggiornamento professionale del Revisore assicurando elevati parametri di qualitĂ nello svolgimento dell’incarico.
Obbligo formativo
Lâobbligo formativo ha durata triennale ed ogni anno il revisore deve acquisire 20 crediti formativi, in ragione di 60 crediti nel triennio.
Per i revisori legali iscritti al registro nel corso dellâanno, lâobbligo di formazione decorre dal 1° gennaio dellâanno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di iscrizione nella Gazzetta Ufficiale.
Si precisa che con determina del Ragioniere generale dello Stato n. 17461 del 27/01/2020, sono stati esclusi dallâobbligo di formazione i corsi in materia di revisione degli enti locali.
Materie e argomenti
Le materie e gli argomenti oggetto dei corsi devono essere corrispondenti al programma annuale del Ministero dellâeconomia e delle finanze, ovvero:
- la gestione del rischio e il controllo interno;
- i principi di revisione nazionali e internazionali applicabili allo svolgimento della revisione legale;
- la disciplina della revisione legale;
- la deontologia professionale;
- lâindipendenza e la tecnica professionale della revisione.
Sanzioni
Le sanzioni: Lâart. 24 del decreto legislativo n. 39/2010 include il mancato assolvimento dellâobbligo di formazione continua o aggiornamento professionale tra le fattispecie sanzionabili. Esse vanno da 50 a 2.500 euro, riducibili alla metĂ se il pagamento avviene nei 30 giorni. Se la violazione dellâobbligo formativo è particolarmente grave, è prevista anche la revoca degli incarichi in corso e il divieto di nuovi incarichi, fino alla cancellazione del Revisore dal Registro;
Canali di formazione
I revisori possono assolvere lâobbligo della formazione mediante tre diverse categorie di soggetti:
1) gli enti accreditati dal Ministero dellâeconomia e delle finanze;
2) lo stesso Ministero dellâEconomia e delle finanze;
3) gli Ordini professionali, se il revisore è un professionista iscritto a un albo,
4) la SocietĂ di revisione della quale il revisore sia collaboratore o responsabile della revisione, in ragione della possibilitĂ di riconoscere la formazione organizzata da tali soggetti stessi.
Si precisa che in generale non sono previsti esoneri dallâobbligo di formazione. Lâarticolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 non prevede esoneri nei casi di infermitĂ , maternitĂ , etĂ , o per aver impartito docenze nelle materie oggetto della formazione.
Sono esentati dallâobbligo formativo i soltanto revisori legali sospesi dal registro ai sensi dellâarticolo 24, comma 1, lett. e) e dellâart. 24-bis del decreto legislativo n. 39/2010, relativamente al periodo della sospensione.
Per maggiori informazioni è possibile visitare il portale del Ministero Economia e Finanze
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