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Riforma Fiscale: approvati due decreti legislativi di attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111
Il Consiglio dei Ministri riunitosi lunedĂŹ 23 ottobre 2023, alle ore 15.56, a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giorgia Meloni, su proposta del Ministro dellâeconomia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame preliminare, due decreti legislativi di attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, con la quale è stata conferita delega al Governo per la revisione del sistema tributario.
1.   Modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente
Il decreto dĂ attuazione alla delega relativa alla revisione dello Statuto dei diritti del contribuente e allâapplicazione in via generalizzata del principio del contraddittorio.
Il testo precisa che le disposizioni dello Statuto del contribuente concernenti la garanzia del contradditorio e dellâaccesso alla documentazione tributaria, la tutela dellâaffidamento, il divieto del ne bis in idem e lâautotutela attengono ai livelli essenziali delle prestazioni e stabilisce che le norme tributarie impositive che recano il presupposto dâimposta e i soggetti passivi si applicano ai soli casi previsti dalla norma. Con riguardo alla disciplina dellâefficacia temporale delle norme tributarie, conferma il principio di irretroattivitĂ delle disposizioni tributarie e, in particolare:
- specifica il regime dei tributi periodici, precisando che nel caso di tributi âdovuti, determinati o liquidati periodicamenteâ le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo dâimposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della modifica;
- stabilisce che le presunzioni legali non si applicano retroattivamente;
- stabilisce il regime dellâannullabilitĂ (in luogo della vigente nullitĂ dei provvedimenti emessi in violazione dellâobbligo di invitare il contribuente a fornire chiarimenti prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione dei tributi risultanti da dichiarazioni;
- disciplina espressamente âil principio del contraddittorioâ:
- stabilisce che tutti i provvedimenti che incidono sfavorevolmente nella sfera del destinatario devono esser preceduti, a pena di annullabilità , da un contraddittorio informato ed effettivo (il diritto al contraddittorio è escluso per gli atti non aventi contenuto provvedimentale);
- delinea la procedura, i requisiti e i termini del contradittorio tra amministrazione e contribuente;
- interviene sulla disciplina della motivazione degli atti tributari, stabilendo che i provvedimenti dellâamministrazione finanziaria devono essere motivati âa pena di annullabilitĂ â, con lâindicazione specifica dei presupposti, dei mezzi di prova, oltre che delle ragioni giuridiche su cui si fonda la decisione;
- esplicita la possibilitĂ di prevedere la motivazione anche per relationem;
- stabilisce che gli atti della riscossione debbano contenere con riguardo agli interessi i criteri di calcolo, la data di decorrenza e i tassi applicati.
Il testo interviene anche in merito alla disciplina dei vizi degli atti dellâamministrazione finanziaria:
- annullabilitĂ â gli atti dellâamministrazione finanziaria sono impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria e sono annullabili âper violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validitĂ degli attiâ. I motivi di annullabilitĂ non sono rilevabili dâufficio;
- nullitĂ â i vizi di nullitĂ devono esser qualificati come tali dalle norme e possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili dâufficio, danno diritto alla ripetizione di quanto versato, salva la prescrizione del credito;
- irregolaritĂ â lâincompleta o inesatta indicazione dellâufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni sullâatto di riscossione costituisce mera irregolaritĂ e non vizio di annullabilitĂ ;
- inesistenza â si chiarisce che è inesistente la notificazione degli atti impositivi e della riscossione priva dei suoi elementi essenziali (soggetti giuridicamente inesistenti, privi di collegamento con il destinatario, estinti); fuori dai predetti casi la notificazione eseguita in violazione di legge è nulla, sanabile in caso di raggiungimento dello scopo dellâatto.
Si estende lâobbligo di conservazione decennale della documentazione tributaria anche alle scritture contabili; decorso il decennio è preclusa allâamministrazione finanziaria lâutilizzabilitĂ , a fini probatori, della documentazione.
Si introduce espressamente il principio del ne bis in idem nel procedimento tributario: stabilendo che lâamministrazione possa esercitare lâazione accertativa una sola volta per ogni periodo dâimposta.
Si vieta espressamente allâamministrazione finanziaria di divulgare, nellâesercizio dellâazione amministrativa, i dati dei contribuenti acquisiti anche attraverso lâinteroperabilitĂ con altre banche dati.
Si rimodula il principio della non sanzionabilitĂ del âragionevole affidamentoâ a favore del contribuente precisando che, solo in caso di tributi dellâUnione Europea, non è tenuto al versamento di sanzioni e interessi per il periodo di vigenza del tributo, quando le indicazioni contenute negli atti dellâamministrazione finanziaria sono formulate in maniera precisa.
Si introduce il principio di proporzionalitĂ dellâazione dellâamministrazione finanziaria e si disciplina lâesercizio del potere di autotutela obbligatoria (obbligo di annullare lâatto per le ipotesi di errore di persona, di calcolo, sullâindividuazione del tributo, errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile) e facoltativa (annullabilitĂ per lâipotesi di illegittimitĂ , infondatezza dellâatto o dellâimposizione.
Si attua la revisione dellâistituto dellâinterpello, con la previsione del versamento di un contributo, e si individuano i documenti di prassi attraverso i quali lâamministrazione finanziaria fornisce supporto ai contribuenti nellâinterpretazione e nellâapplicazione delle norme tributarie (circolari interpretative e applicative, consulenza giuridica, interpello e consultazione semplificata) e delle circolari. Si prevede la possibilitĂ per lâamministrazione finanziaria di effettuare consulenza giuridica ai contribuenti.
Si istituisce il Garante nazionale del contribuente, con un ampliamento delle funzioni rispetto allâattuale Garante del contribuente.
2. Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari
Il decreto persegue i seguenti obiettivi:
- razionalizzare, in un quadro di reciproca e leale collaborazione che privilegi lâadempimento spontaneo, gli obblighi dichiarativi, riducendone gli adempimenti;
- armonizzare i termini degli adempimenti tributari, anche dichiarativi, e di versamento, razionalizzandone la scansione temporale nel corso dellâanno;
- semplificare la modulistica prescritta per lâadempimento degli obblighi dichiarativi e di versamento;
- ampliare le forme di pagamento;
- incentivare lâutilizzazione delle dichiarazioni precompilate;
- semplificare le modalitĂ di accesso dei contribuenti ai servizi messi a disposizione dallâAmministrazione finanziaria;
- incrementare i servizi digitali a disposizione dei cittadini, prevedendo che agli adempimenti si possa ottemperare anche direttamente per via telematica;
- prevedere misure volte a incentivare, anche in prospettiva e garantendone la gratuitĂ , lâutilizzo dei pagamenti elettronici, lâammodernamento dei terminali di pagamento e la digitalizzazione delle piccole e medie imprese.
Il testo semplifica i modelli per le dichiarazioni relative ai redditi, allâIRAP e allâIVA ed estende il modello semplificato delle persone fisiche a tutti i contribuenti non titolari di partita IVA.
- Si semplifica la dichiarazione annuale dei sostituti dâimposta e si elimina la Certificazione Unica relativa ai soggetti forfettari e ai soggetti in regime fiscale di vantaggio.
- Si prevede che, a decorrere dal 2024, lâAgenzia delle entrate renda disponibile telematicamente, entro il 30 aprile di ciascun anno, la dichiarazione precompilata anche alle persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli da lavoro dipendente e pensione, estendendo agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata, forniti dai soggetti terzi, lâapplicazione dei limiti al controllo formale dellâAgenzia delle entrate di cui allâarticolo 5 del d.lgs. 175/2014.
- Si riorganizzano gli indici sintetici di affidabilitĂ fiscale;
- Si interviene in materia di scadenza dei versamenti rateali delle imposte;
- Si amplia la soglia versamenti minimi dellâIVA e delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo;
- Si prevede che, salvo casi di indifferibilitĂ e urgenza, lâAgenzia delle entrate sospenda dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre lâinvio delle comunicazioni relative ai controlli automatizzati, ai controlli formali e alle liquidazioni delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata e delle lettere di compliance;
- Si modificano i termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali;
- Si dispone che, a partire dal 2024, i soggetti tenuti allâinvio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria per la predisposizione, da parte dellâAgenzia delle entrate, della dichiarazione dei redditi precompilata, provvedono alla trasmissione dei dati con cadenza semestrale.
Inoltre, si prevede lâincremento da 50 mila euro a 70 mila euro annui della soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformitĂ per lâutilizzo in compensazione del credito IVA e da 20 mila euro a 50 mila euro annui della soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformitĂ per lâutilizzo in compensazione dei crediti per imposte dirette e IRAP.
Si prevede un rafforzamento dei servizi digitali per:
- potenziare i canali di assistenza a distanza;
- consentire la registrazione delle scritture private;
- consentire la richiesta e lâottenimento di certificati rilasciati dallâAgenzia stessa;
- consentire il confronto a distanza tra contribuente e uffici dellâAgenzia e lo scambio di documentazione relativa ad attivitĂ di controllo e accertamento;
- consentire il calcolo e il versamento degli importi dovuti a seguito di attivitĂ di controllo e accertamento nonchĂŠ liquidazione dei tributi gestiti dallâAgenzia delle entrate;
- effettuare ulteriori adempimenti.
(Fonte ufficio stampa Presidenza Consiglio dei Ministri)
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