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Rumore di tacchi e spostamenti di mobili in condominio: il vicino può sporgere denuncia per disturbo alla quiete pubblica?

Avvocato esperta in diritto penale, civile, del lavoro, dell'impresa e dell'immigrazione

L’art. 659 c.p. punisce con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 309 “chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici”.

All’interno di un edificio condominiale potrebbe, dunque, il solo vicino denunciare il residente dell’appartamento contiguo o sovrastante per immissioni rumorose?

La Corte di Cassazione, Sezione III Penale, con la sentenza 17 gennaio 2024, n. 2071, ha  stabilito che se le emissioni rumorose provenienti da un appartamento ubicato in un condominio disturbano solo i condomini dell’appartamento sottostante non è configurabile il reato di disturbo alla quiete pubblica.

La fattispecie contravvenzionale pur richiedendo che la fonte sonora provochi disturbo ad una pluralità indeterminata di persone, è configurabile anche nel caso di un ristretto numero di soggetti, quali i residenti di un condominio. Ciò nonostante affinché possa ravvisarsi una responsabilità penale in capo al soggetto agente, non è sufficiente che i rumori cagionino disturbo ai soli condomini degli appartamenti superiori o inferiori rispetto alla fonte di diffusione, ma è fondamentale che tali emissioni rumorose arrechino disturbo ad un numero indeterminato di condomini.

Per la Cassazione, dunque, le proteste provenienti esclusivamente da pochi condomini non sono sufficienti ad integrare la compromissione della quiete pubblica, oltre a doversi dimostrare che la propagazione dei rumori sia tale da superare i limiti della normale tollerabilità. Tuttavia, non si esclude che tale circostanza possa costituire un illecito civile ex art 844 c.c. con eventuale diritto al risarcimento danno per rumori molesti “oltre la normale tollerabilità”.

IL CASO

In un condominio, i residenti nell’appartamento del piano superiore, alle prime ore del mattino, generano immissioni rumorose, camminando con i tacchi o spostando il mobilio. Le proprietarie dell’appartamento sottostante denunciano tale condotta e i due condomini rumorosi vengono condannati in sede penale al pagamento di un’ammenda di Euro 200,00 ciascuno per il reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone ex art. 659 c.p..

In particolare, la Corte d’appello di Milano ha condannato i due condomini ritenendoli colpevoli di aver provocato all’interno del loro appartamento, nelle prime ore del mattino, rumori oltre la norma tollerabilità, causati da tacchi delle scarpe e da spostamenti di sedie o trascinamento di mobili sul pavimento.

Tuttavia, tale condanna viene successivamente annullata dalla Cassazione con la sentenza 17 gennaio 2024, n. 2071. Specificatamente i giudici di legittimità escludono che la condotta molesta dei due condomini del piano superiore integri il reato, poiché i rumori in questione causati dal calpestio dei tacchi e dallo spostamento dei mobili non sono rilevanti dal punto di vista penale, in quanto non idonei a propagarsi e a recare disturbo ad altri occupanti lo stabile condominiale.

Nel caso de quo il ticchettio dei tacchi delle scarpe, al pari dello strusciamento delle sedie o di altri mobili sul pavimento, per quanto fonte di disturbo, non può estendersi oltre l’unità immobiliare dei condomini del piano inferiore. Pertanto, non è tali da essere avvertito da parte di altri residenti nella zona o anche esclusivamente dagli altri condòmini degli appartamenti ubicati nello stesso edificio condominiale.

Il PROVVEDIMENTO GIURISDIZIONALE

Orbene, l’articolo 659 del Codice penale tutela la tranquillità e la serenità della collettività, minacciata da rumori molesti di qualsiasi tipo. Trattasi di un reato di pericolo presunto e pertanto, ai fini della sua configurabilità, non è necessaria la prova dell’effettivo disturbo arrecato a più persone, ma è sufficiente l’idoneità della condotta a disturbare un numero indeterminato di persone.

Da ciò discende che i rumori prodotti in un condominio per rientrare nella fattispecie penale devono arrecare disturbo ad una vasta parte degli occupanti l’edificio condominiale. Viceversa, tale inopportuna condotta rientrerà nell’ambito dei rapporti di vicinato costituendo un mero illecito civile.

La fattispecie di reato non si configura se i rumori infastidiscono soltanto i condomini degli appartamenti ubicati in prossimità della fonte rumorosa, ma è indispensabile che le immissioni rumorose abbiano la capacità di propagarsi all’interno dell’intero edificio condominiale, arrecando così potenziale disturbo ad una molteplicità di soggetti tra cui non solo i condomini residenti, ma chiunque altro si trovi in quel frangente nello stabile. (Cassazione penale, sentenza 30/06/2022, n. 33713).

Nel caso in esame i soggetti condannati hanno contestato la sentenza impugnata laddove asserisce che i rumori sarebbero stati percepiti anche da altri condomini, evidenziando, nella loro difesa, come solo le proprietarie dell’appartamento sottostante abbiano lamentato i rumori molesti e nessun altro dei residenti nello stesso immobile abbia sollevato proteste o lamentele in tal senso.

La Cassazione ha considerato fondata la doglianza non essendo emerso nell’ambito del giudizio da quali risultanze istruttorie si deduca che i rumori prodotti dagli imputati siano stati percepiti da altri condomini.  Appunto per questo, non si ha configurazione del reato quando il disturbo sia cagionato ad una o a due sole persone; anche in un ambito ristretto, come quello condominiale la generazione di frastuono deve essere idonea a turbare la quiete non solo dell’appartamento soprastante o sottostante ma di una parte consistente degli occupanti dell’edificio.

All’uopo i giudici specificano che non è comunque possibile escludere la configurabilità del reato per il solo fatto che le proteste relative al rumore siano derivate esclusivamente da due persone, poiché bisogna verificare l’idoneità delle emissioni sonore ad arrecare disturbo non solo al singolo ma ad un gruppo più ampio di condomini, in vari appartamenti all’interno dello stesso immobile, e la diffusività in concreto dei rumori tale da superare i limiti della normale tollerabilità di emissioni provenienti da immobili vicini.

Per la giurisprudenza di legittimità, nel caso di specie, difetta il nesso di consequenzialità logica tra il disturbo arrecato alle proprietarie dell’appartamento sottostante e il disturbo alla pubblica quiete; il rumore provocato dallo spostamento del mobilio o dal ticchettio dei tacchi, per quanto fastidioso per i condomini dell’appartamento sottostante non può integrare la fattispecie di reato in quanto lo stesso risulta privo di potenzialità diffusiva.

Alla luce di quanto emerso, tale circostanza potrebbe rappresentare un illecito civile ai sensi dell’art. 844 del codice civile, infatti il reato contravvenzionale di disturbo alla quiete pubblica si configura allorquando “le emissioni abbiano l’effetto di arrecare disturbo a una cerchia più ampia di persone, anche a prescindere da quelle che se ne siano in concreto lamentate”. Il soggetto leso dalle immissioni del vicino può agire in giudizio per ottenere l’inibitoria ossia la cessazione del comportamento lesivo e, qualora vi siano i presupposti, l’eventuale risarcimento del danno subito.

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