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Sconto in fattura o cessione: una valida alternativa alle detrazioni
Lâart. 121 del Decreto Rilancio prevede la possibilitĂ , rispetto alla detrazione diretta, in sede di dichiarazione dei redditi relativa allâanno di riferimento delle spese, di chiedere uno sconto sul corrispettivo dovuto anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati (cd. âsconto in fatturaâ), oppure la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Prima di analizzare queste opportunitĂ , vale la pena ricordare, infatti, che vi sono alcuni soggetti che non potrebbero beneficiare delle detrazioni che pertanto andrebbero perse.
Infatti, trattandosi di una detrazione dallâimposta lorda, il Superbonus non può essere utilizzato dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva ovvero che non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto lâimposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta (come nel caso dei soggetti che rientrano nella cd. no tax area).
Ă il caso, ad esempio, dei soggetti titolari esclusivamente di redditi derivanti dallâesercizio di attivitĂ dâimpresa o di arti o professioni che aderiscono al regime forfetario, poichĂŠ il loro reddito è assoggettato ad imposta sostitutiva.
Questi soggetti, dunque, possono optare, ai sensi dellâarticolo 121 del Decreto Rilancio, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (cd. sconto in fattura) anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltĂ di successiva cessione del credito ad altri 20 soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. In alternativa, i contribuenti possono, altresĂŹ, optare per la cessione di un credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltĂ , per questi ultimi, di successiva cessione.
Ai fini dellâesercizio dellâopzione, non rileva, infatti, la circostanza che il reddito non concorra alla formazione della base imponibile oppure che lâimposta lorda sia assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta, essendo tale istituto finalizzato ad incentivare lâeffettuazione degli interventi indicati nel comma 2 dellâarticolo 121 prevedendo meccanismi alternativi alla fruizione della detrazione che non potrebbe essere utilizzata direttamente in virtĂš delle modalitĂ di tassazione del contribuente potenzialmente soggetto ad imposizione diretta.
Resta fermo, tuttavia, che qualora i soggetti titolari di redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva possiedano anche redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo, potranno utilizzare direttamente il Superbonus in diminuzione dalla corrispondente imposta lorda.
La CM. 24/E/2020 precisa che il Superbonus non spetta ai soggetti che non possiedono redditi imponibili i quali, inoltre, non possono esercitare lâopzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito. Si tratta, ad esempio, delle persone fisiche non fiscalmente residenti in Italia che detengono lâimmobile oggetto degli interventi in base ad un contratto di locazione o di comodato. Restano, infine, esclusi dalle agevolazioni in esame (fruizione diretta del Superbonus o, in alternativa esercizio dellâopzione per lo sconto in fattura o per la cessione), gli organismi di investimento collettivo del risparmio (mobiliari e immobiliari) che, pur rientrando nel novero dei soggetti allâimposta sul reddito delle societĂ (IRES) ai sensi dellâarticolo 73 comma 1, lettera c), del TUIR, non sono soggetti alle imposte sui redditi e all’imposta regionale sulle attivitĂ produttive.
Ciò premesso, dunque ai sensi dellâarticolo 121 del Decreto Rilancio, i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, possono optare, al posto della detrazione, alternativamente:
- per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facolta’ di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facolta’ di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Nel caso di âsconto in fattura totaleâ, quindi il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltĂ di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Ad esempio, nel caso in cui il contribuente sostenga una spesa pari a 30.000 euro alla quale corrisponde una detrazione pari a 33.000 euro (110 per cento), a fronte dello sconto applicato in fattura pari a 30.000 euro, il fornitore maturerĂ un credito dâimposta pari a 33.000 euro.
Inoltre vi è la possibilitĂ che il fornitore applichi uno sconto âparzialeâ, il credito dâimposta è calcolato sullâimporto dello sconto applicato.
Ciò comporta, in sostanza, che se a fronte di una spesa di 30.000 euro, il fornitore applica uno sconto pari a 10.000 euro, lo stesso maturerĂ un credito dâimposta pari a 11.000 euro. Il contribuente potrĂ far valere in dichiarazione una detrazione pari a 22.000 euro (110 per cento di 20.000 euro rimasti a carico) o, in alternativa, potrĂ optare per la cessione del credito corrispondente a tale importo rimasto a carico ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari;
In sede di conversione al decreto, poi è stato previsto che lâopzione può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori che, con riferimento agli interventi ammessi al Superbonus, non possono essere piĂš di due per ciascun intervento complessivo. Il primo stato di avanzamento, inoltre, deve riferirsi ad almeno il 30 per cento dellâintervento medesimo.
Come in altre analoghe disposizioni, nel caso in cui piĂš soggetti sostengano spese per interventi realizzati sul medesimo immobile di cui sono possessori, ciascuno potrĂ decidere se fruire direttamente della detrazione o esercitare le opzioni previste, indipendentemente dalla scelta operata dagli altri.
In particolare, per interventi sulle parti comuni degli edifici, non è necessario che il condominio nel suo insieme opti per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. Infatti, alcuni condomini potranno scegliere di sostenere le spese relative agli interventi e beneficiare cosÏ della detrazione, mentre altri potranno optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.
I crediti d’imposta sono utilizzati in compensazione attraverso il modello F24.
Non si applica il limite generale di compensabilitĂ previsto per i crediti di imposta e contributi pari a 700.000 euro (elevato a 1 milione di euro per il solo anno 2020), nĂŠ il limite di 250.000 euro applicabile ai crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi .
Lâopzione, inoltre, può essere esercitata, sempre con riferimento alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021, anche sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. In tale ipotesi, lâopzione si riferisce a tutte le rate residue ed è irrevocabile. Sul punto si riporta lâesempio previsto nella citata circolare: il contribuente che ha sostenuto la spesa nellâanno 2020 può scegliere di fruire delle prime due rate di detrazione spettante, indicandole nelle relative dichiarazioni dei redditi, e di cedere il credito corrispondente alle restanti rate di detrazione. Il credito d’imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione.
La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.
La cessione può essere disposta in favore:
- dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
- di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attivitĂ di lavoro autonomo o dâimpresa, societĂ ed enti);
- di istituti di credito e intermediari finanziari.
I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltĂ di successive cessioni.
Il condomino può cedere lâintera detrazione calcolata o sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per lâesecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile, o sulla base delle spese sostenute nel periodo dâimposta dal condominio, anche sotto forma di cessione del credito dâimposta ai fornitori, per la quota a lui imputabile.
Lâimporto della detrazione spettante è calcolato tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo dâimposta, comprensive dellâimporto non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato. In presenza di diversi fornitori per il medesimo intervento, la detrazione spettante è commisurata allâimporto complessivo delle spese sostenute nel periodo dâimposta nei confronti di ciascuno di essi.
Interventi per i quali è possibile optare per la cessione o lo sconto
Lâopzione può essere esercitata relativamente alle detrazioni spettanti per le spese per gli interventi di:
- recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del TUIR. Si tratta, in particolare, degli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unitĂ immobiliari nonchĂŠ dei precedenti interventi e di quelli di manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni degli edifici;
- efficienza energetica indicati nell’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 quali, ad esempio, gli interventi di sostituzione degli impianti di riscaldamento o delle finestre comprensive di infissi, gli interventi sulle strutture o sullâinvolucro degli edifici, e quelli finalizzati congiuntamente anche alla riduzione del rischio sismico (ecobonus), nonchĂŠ gli interventi di efficienza energetica che danno diritto al Superbonus;
- adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16 del medesimo decreto legge n. 63 del 2013 (sismabonus), compresi quelli che danno diritto al Superbonus. Lâopzione può essere esercitata anche con riferimento alla detrazione spettante per lâacquisto delle âcase antisismicheâ (comma 1-septies);
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, per i quali spetta il cd. bonus facciate introdotto dalla legge di Bilancio 2020 (cfr. articolo 1, comma 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160);
- installazione di impianti fotovoltaici indicati nell’articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del TUIR, compresi quelli che danno diritto al Superbonus;
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’articolo 16-ter del citato decreto-legge n. 63 del 2013, compresi quelli che danno diritto al Superbonus.
ModalitĂ di esercizio dellâopzione
Le modalitĂ di esercizio dellâopzione, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei professionisti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) sono definite con il Provvedimento del Direttore dellâAgenzia delle entrate dellâ8 Agosto 2020, Prot. n. 283847/2020.
Nel prossimo intervento si andrĂ ad analizzare il provvedimento direttoriale che ha previsto il modello della Comunicazione dellâopzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica.
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