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Si va consolidando l’orientamento che impone il doppio requisito nella nomina del liquidatore nella liquidazione controllata

Dottore Commercialista
Revisore Legale dei conti
Docente e formatore Crisi d’impresa

Liquidazione

Il tema della nomina del “liquidatore” nel particolare alveo della liquidazione controllata del sovraindebitato ha creato, sin dalle prime applicazioni, un contrasto interpretativo che va ulteriormente acuendosi. L’art. 270 del D.Lgs 14/2019 prevede, in punto di apertura della liquidazione controllata, che “con la sentenza il Tribunale: b) nomina il liquidatore, confermando, in caso di domanda presentata dal debitore, l’OCC di cui all’articolo 269 o, per giustificati motivi, scegliendolo nell’elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202”; dando luogo ad una disposizione che, quantomeno a prima lettura, potrebbe apparire “autosufficiente” nella misura in cui prevede che nella scelta si debba attingere all’interno dell’elenco di cui al D.M. 202/2014 (con la sola differenziazione della necessaria conferma del soggetto che ha gestito la fase di ingresso nell’ipotesi di domanda di derivazione del debitore, salvo deroghe).

Tuttavia, la parallela disposizione recata all’art. 356 CCII coinvolge anch’essa la figura del “liquidatore” prevedendo l’istituzione presso il Ministero della giustizia di “un albo dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel codice della crisi e dell’insolvenza”.

La combinata lettura dei due articoli pone un tema di potenziale conflittualità o, meglio, di necessario coordinamento, con una prima soluzione offerta dalla giurisprudenza di merito che impone la presenza dell’iscrizione del potenziale soggetto da officiare in entrambi gli Albi istituiti (ovvero l’elenco dei gestori della crisi di cui al DM 202/2014 e l’albo di cui all’art. 356 del CCII). In tal senso occorre richiamare l’orientamento assunto dal Tribunale di Torino (sentenza dell’ 11/05/2023) che, ponendosi in un contesto di maggior rigore, ritiene che la mancata iscrizione anche nell’Albo ex art. 356 CCI “costituisca giustificato motivo per la scelta di un diverso soggetto” (si veda anche “Nella liquidazione controllata doppio requisito per il gestore confermato liquidatore” in questa Rivista a cura i C.Cracolici e A.Curletti).

Orientamento che trova, poi, conforto nel successivo provvedimento reso dal Tribunale di Milano in data 15/06/2023, che valorizza la circostanza secondo cui la norma recata agli artt. 356 e 358 CCIII “si applica in generale alle procedure di cui al Codice della crisi e dell’insolvenza, tra le quali rientra la liquidazione controllata”. Unica voce di dissenso si ritrova nel provvedimento del Tribunale di Vicenza (sentenza del 08/06/2023) che, con diversa chiave di lettura, sostiene che la locuzione “liquidatore”, posta all’interno dell’art. 356 CCII, sia solo una specificazione della figura del Commissario e, dunque, sia riferita al “commissario liquidatore” che svolge le funzioni nell’ambito delle procedure maggiori a carattere liquidatorio, e non a qualunque liquidatore.

In detto contesto si annota una recentissima pronuncia del Tribunale di Salerno (sentenza del 10/07/2023) che, nel solco della tesi maggiormente rigorosa, impone il rispetto del criterio della “doppia iscrizione” valorizzando, oltre la chiave di coordinamento tra i due citati articoli, anche la discrezionalità insita nella deroga presente al comma 2 lett. B) dell’art. 270 D.Lgs. 14/2019, individuando tra i “giustificati motivi” il rafforzamento della posizione; rispettando, in ogni caso, il primario requisito dell’iscrizione all’Albo dei gestori delle crisi da sovraindebitamento.

La tesi che va, dunque, affermandosi, quand’anche possa apparire limitativa del diritto dei “gestori delle crisi da sovraindebitamento”, mantiene una sua logica di maggiore specializzazione e produce due effetti, ovvero quello “tranquillizzare” il Tribunale, in ragione della maggiore capacità del professionista, e, sotto altro angolo visuale, quello di costituire un importante stimolo ad ottenere ulteriori abilitazioni, richiedendo l’accesso anche al parallelo Albo ex art. 356 CCII.

D’altronde, in una siffatta interpretazione, la potenziale superfetazione si applicherebbe non a tutte le operatività del gestore, ma alla sola posizione del “liquidatore” che, a ben vedere, si pone in un contesto più propriamente “giudiziale” e che molto si avvicina alla funzione del Curatore nelle procedure di liquidazione giudiziale. Per di più non va sottaciuto che la precedente legislazione 3/2012 aveva previsto, sia all’art. 13 che all’art. 14-quinquies, la nomina ristretta ai soli soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 28 del R.D. 267/42, omologo dell’attuale art. 356 CCII, sicché non può escludersi che con la riforma il legislatore, pur richiedendo l’iscrizione anche nell’Albo ex DM 202/2014, abbia voluto mantenere l’ulteriore requisito tipico richiesto per la nomina del Curatore o Commissario Liquidatore nelle  procedure “maggiori”.

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