Il DL 7 maggio 2024, n. 60, noto come decreto "Coesione" entrato in vigore l’8.5.2024, giorno…
Stampa e scadenze registri contabili obbligatori – periodo di imposta 2021
SCADENZA STAMPA DEI SEGUENTI LIBRI CONTABILI:
- Registri Iva
- Libro giornale
- Libro inventari
- Mastrini/ partitari contabili;
- Registro beni ammortizzabili;
- Registro contabilità di magazzino
I predetti libri devono essere stampati entro:
- 28 Febbraio 2023 , tre mesi successivi alla presentazione dichiarazione redditi 2021 per le contabilità coincidenti con l’anno solare (01/01/-31/12);
- Entro tre mesi dalla trasmissione della dichiarazione dei redditi per le società con scadenza diversa dal 30 novembre.
Il registro “BENI AMMORTIZZABILI”
In ossequio all’art..6 DPR 600/73 il su richiamato registro deve essere pronto e stampato entro il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi (anno 2021 termine 30 novembre).
Il LIBRO DEGLI INVENTARI,
anno 2021, va stampato entro il 28.02.2023. Occorre la firma del rappresentante legale o titolare ditta con il rischio di annullamento della contabilità.
La stampa dell’inventario deve contenere:
- Il bilancio di verifica definitivo completo di dettaglio analitico dei saldi clienti e fornitori;
- Il dettaglio delle rimanenze finali di magazzino con la indicazione dei criteri di valutazione . Tanto, soprattutto, per le ditte individuali e per le società di persone, in quanto non presentano bilanci ufficiali; contrariamente alle società di capitale che hanno l’obbligo di indicare i predetti criteri nella Nota Integrativa;
- Il dettaglio delle rivalutazioni dei beni.
Per quanto riguarda le Rimanenze Finali si ricorda che la Corte di Cassazione, con Sentenza n.14501 del 10 luglio 2015 ha stabilito che: in caso di omessa presentazione del prospetto analitico l’ufficio può procedere ad accertamento induttivo, attraverso una determinazione della percentuale di ricarico dei prezzi di vendita rispetto a quelli di acquisto, purchè questa sia fondata su un campione di merci rappresentativo e adeguato per qualità e quantità rispetto al fatturato complessivo, su percentuali di ricarico dei singoli beni obiettivamente rilevate dai documenti esaminati e su criteri di computo della percentuale di ricarico del campione logicamente condivisibili, siano essi fondati su una media aritmetica o ponderale.
La stampa dei PARTITARI/MASTRINI è obbligatoria ed è a corredo della stampa del libro giornale. Ogni mastrino deve rappresentare tutte le movimentazioni contabili per ciascun conto del piano dei conti utilizzato nell’anno unitamente ad ogni singolo cliente e fornitore. Queste ultime vanno stampate dopo la chiusura dei conti.
I predetti libri non devono essere numerati progressivamente, né bollati o vidimati, ma solo stampati e firmati.
Sul punto la sentenza n.2250/2003 della Corte di Cassazione ha reso legittimo un eventuale accertamento induttivo da parte dell’amministrazione finanziaria se i partitari non sono sottoscritti dall’imprenditore o dal rappresentante legale.
Al fine di accelerare le operazioni di stampa, in modo da evitare di firmare ogni singola scheda contabile, si può predisporre e firmare un modello di autocertificazione in cui il rappresentante legale dichiara di avere preso visione e controllato la corrispondenza dei partitari / schede di mastro alle scritture contabili riportate sul libro giornale della ditta/ società , da pag…a pag….
La predetta autocertificazione deve essere allegata alla stampa dei partitari ogni anno.
Le società obbligate alla tenuta del magazzino fiscale devono predisporre il “REGISTRO CONTABILITA’ FISCALE DI MAGAZZINO”. E’ necessario procedere alla stampa delle schede di magazzino per ciascun articolo indicando i carichi e gli scarichi avvenuti nell’anno unitamente alle quantità e valore. Detto registro non è vidimato e non è soggetto ad imposta di bollo.
I registri devono essere numerati progressivamente per anno:
La numerazione dei registri è compito diretto del rappresentante legale. Quest’ultima deve essere fatta in modo progressivo per anno, con indicazione dell’anno a cui si riferisce la contabilità: 2021/01, 2021/02, ecc…..;
Occorre apporre marche da bollo al libro giornale ed al libro degli inventari.
L’imposta di bollo va assolta in base al numero delle pagine poste in uso ed è pari a:
- € 32.00 (2 marche da € 16.00) ogni 100 pagine o frazione inferiore per Snc, Sas, Cooperative ed imprese individuali;
- € 16.00 ogni 100 pagine o frazione inferiore per le società di capitali, in quanto pagano la tassa Concessioni Governative di vidimazione registri/libri sociali entro il 16 marzo.
Per quanto riguarda la imposta di bollo del libro giornale e del libro inventari, le aziende devono procurarsi per tempo le marche da euro 16,00 da apporre per ogni 100 pagine o frazione sulla prima pagina numerata di ogni registro, tutto ciò in quanto sulla marca è stampata la data di emissione 28/02/2023, oltre la quale verrebbero applicate sanzioni.
STAMPA E REGISTRI TENUTI IN MODALITA’ ELETTRONICA
La problematica delle scritture contabili tenute con sistemi elettronici è importante a causa di quanto asserito dall’Agenzia delle Entrate, la quale, con Risoluzione Ministeriale n.16 del 28 marzo 2022, ha chiarito le disposizioni contenute nell’art.12-octies del D.L. 34/2019 convertito nella legge n.59/2019, c.d. Decreto crescita.
La norma stabilisce che per i registri e scritture contabili relativi sino a tutto l’esercizio 2020 esistono solo due modalità di conservazione: quella sostitutiva e la stampa e conservazione su carta.
Successivamente è’ intervenuto il legislatore con la emanazione del D.L.73/2022 art.1 comma 2-bis convertito nella L.122/2022 il quale prevede attualmente che:
“la tenuta e la conservazione di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto sono, in ogni caso, considerate regolari in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge o conservazione sostitutiva digitale ai sensi del codice di cui al Dlgs 82/2005 se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta dagli organi procedenti ed in loro presenza ( decorrenza 30.08.2022 quindi valida per i registri 2021 scadenti il 28.02.2023)”.
Entro la data 28.02.2023 deve essere effettuata anche la CONSERVAZIONE ELETTRONICA sostitutiva dei documenti informatici e delle fatture elettroniche emesse e ricevute durante l’anno di riferimento delle stampe (2021) , tramite il proprio portale di fatturazione elettronica o attraverso l’adesione al servizio offerto dall’Agenzia delle Entrate. Detto servizio offre la possibilità di trasferire , nella sezione conservazione, i documenti elettronici ricevuti.
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