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Stretta sulle Partite IVA “apri e chiudi”
L’articolo 1, cc 148-149 L.29.12.2022 n.197 ha introdotto nuove disposizioni in materia di dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione di attività modificando l’art.35 DPR 633/72, ha altresì apportato modifiche all’art. 11 Dlgs 18.12.1997 in materia di sanzioni.
Si tratta di una intensificazione della vigilanza, da parte dell’Agenzia delle Entrate, sulle frodi Iva con l’intento di combattere abusivismo e concorrenza sleale con specifiche analisi del rischio connesso al rilascio di nuove partite Iva.
Ai sensi dell’art. 32 D.P.R 600/73, l’Ente invita il contribuente a comparire presso gli uffici al fine di esibire la documentazione di cui agli artt. 14 e 19 del medesimo decreto al fine di verificare l’effettivo esercizio di attività.
Se il contribuente non si presenta, l’ufficio ,con provvedimento, procede alla chiusura ella partita Iva.
La Partita Iva chiusa d’ufficio dall’Agenzia Entrate può essere richiesta successivamente dallo stesso soggetto ad esempio: imprenditore, lavoratore autonomo o rappresentante legale di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica, costituiti successivamente al provvedimento di cancellazione della P.I.
Tanto può avvenire soltanto attraverso il rilascio di una polizza fideiussoria o fideiussione bancaria di durata tre anni dal momento dell’attribuzione per un importo non inferiore ad euro 50.000,00, ciò in quanto il richiedente, agli occhi del Fisco, non è più un soggetto affidabile.
Qualora fossero state commesse violazioni in periodo antecedente alla chiusura della P.I., la fideiussione aumenta in quanto deve essere pari alle somme, se superiori ad euro 50.000,00, dovute a seguito delle inadempienze compiute, a meno che queste ultime non siano state precedentemente sanate.
L’art.1 c.149 L.197/2022 è intervenuto anche in materia di sanzioni apportando modifiche all’art.11 L.471/1997, determinando una sanzione amministrativa di euro 3.000,00 a coloro a cui viene chiusa la partita Iva. Non viene applicato il “cumulo giuridico” previsto dall’art.12 D.lgs18.12.1997.
La ratio della norma è quello di fare in modo che non vi siano aperture e chiusure di partite Iva lampo, entro lo stesso anno, al fine di evadere il Fisco. La operazione di apertura e chiusura di Partita Iva è più comune da parte di soggetti extra–Ue più difficilmente rintracciabili.
La norma, quindi, in ossequio alle misure antievasione, ha aperto un canale di controllo a tappeto da parte di Inps, Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza sulle aperture di nuove attività.
Qualora queste ultime siano ritenute a rischio si apre la procedura della comparizione dei soggetti responsabili con tutti i controlli che ne conseguono. Ovviamente, come innanzi detto, al momento della comparizione, il contribuente deve esibire tutta la documentazione contabile richiesta (fatture, bilanci, libri sociali, ricevute e così via).
All’inizio il regolamento includeva anche gli intermediari, recenti modifiche hanno eliminato questa possibilità, quindi questi ultimi non corrono rischi di sanzione.
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