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Tassazione agevolata per chi trasferisce la residenza in Italia

Dottore Commercialista - Revisore legale dei conti

La normativa per la tassazione agevolata degli impatriati, nel corso degli ultimi anni, ha ridefinito i requisiti soggettivi e oggettivi per superare alcune disparità di trattamento e incentivare, ancora di più, i contribuenti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia.

Coloro che trasferiscono la residenza fiscale in Italia, e decidono di mantenerla per almeno due anni, possono accedere al beneficio di detassazione del 70% del reddito prodotto in Italia.

Per accedere al regime agevolato è necessario non avere avuto la residenza nel territorio italiano nei due anni precedenti il rientro

L’agevolazione fiscale, dopo le innovazioni legislative, è estesa oltre che ai redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo anche ai redditi d’impresa prodotti come persona fisica.

La tassazione dei redditi, in generale, è fissata nella misura del 30% per cinque anni dal rientro, ma può arrivare al 10% o al 5% in taluni casi, come illustrato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 33 del 28 dicembre 2020 e nella risposta n. 383 del 2022 della stessa Agenzia.

La tassazione è ridotta al 10% per coloro che prendono la residenza nelle regioni del Sud, ovvero nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.

È previso anche il raddoppio dei benefici ad altri cinque anni per i lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico e a quelli che diventano proprietari di almeno un’unità immobiliare residenziale in Italia dopo il trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti.

Per il periodo di prolungamento, i redditi agevolati concorrono alla formazione dell’imponibile per il 50% del loro ammontare ovvero per il 10% in caso di lavoratori con almeno tre figli minorenni o a carico.

Nella lunga circolare n. 33/2020, a pag. 35, viene chiarito che rientrano nell’agevolazione anche i cittadini stranieri e su questo punto riferisce:

“Mentre ai sensi del comma 2 dell’articolo 16 possono accedere al regime degli impatriati i cittadini dell’Unione europea o di uno Stato extra UE con il quale risulti in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale, il comma 1 non pone alcun tipo di limitazioni al riguardo, con la conseguenza che tutti i lavoratori che rispondono alle caratteristiche delineate dalla norma, indipendentemente dalla loro cittadinanza, possono accedere al regime in esame”.

La normativa riguardante la tassazione agevolata  per coloro che trasferiscono la residenza in Italia è articolata con ampia casistica. La lettura della circolare n. 33/2020, comunque, permette di avere un aiuto per cercare il caso che interessa. Per saperne di più, per come fruire dei benefici, valgono le indicazioni fornite dall’ADE consultabili → QUI.

Per le modalità di come procedere per l’opzione per il regime degli impatriati si segnala il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 60353 del 2021 che spiega le modalità di esercizio dell’opzione ai fini della proroga del regime previsto per i lavoratori impatriati.

Per quanto riguarda l’opzione per l’estensione della fruizione degli incentivi per il rientro in Italia di docenti e ricercatori si segnala la circolare dell’ADE n. 17/E del 25 maggio 2022.

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