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Tax Disputes Resolution. Italy transposes the EU Directive
As published in the Official Journal n. 146 10th of June 2020, Italy has adopted the Legislative Decree (Decreto Legislativo) n. 49 of the 10 June 2020 transposing the EU Directive on the resolution of tax disputes among Member States.
The Decree transposes the Directive of the EU Council 2017/1852 of the 10th October 2017, with the purpose of facilitating tax disputes resolution among Member States. This Directive belongs to the set of EU directives on direct taxations, which require unanimity to be approved. The objective of these directives is to increase tax mobility of EU taxpayers and to counter tax avoidance.
As provided in the Directive, the Decree establishes some strict procedural mechanisms to speed up tax disputes settlement in the EU. Art. 1 delineates the objective scope, which specifically includes disputes arising from divergent interpretations of Double Tax Conventions. In this context, Agenzia delle Entrate is identified as the Italian Competent Authority.
Complaint requesting a MAP
The complaint requesting a mutual agreement procedure (MAP) shall be submitted within 3 years from the first notification that originated the dispute. The complaint shall include the following information, as provided in Art. 3:
- Identity of the person presenting the complaint;
- Fiscal Years involved;
- Information concerning facts and circumstances, involved documents, including the tax return, and the tax charged;
- Copy of all documents related to the previous point;
- Relevant national legislation and international agreements;
- Reasons for the complaint and related documents.
Within six months after receiving the complaint, Agenzia delle Entrate can decide to address the issue unilaterally. Otherwise, within the same time, the Italian Authority can decide to accept or reject the complaint, giving immediate notice to the taxpayer.
When the complaint is accepted, Agenzia delle Entrate and Competent Authorities from other States shall activate a mutual agreement procedure. The MAP has the objective to settle the issue and shall not last more than two years. Competent Authorities have the faculty of extending the deadline by 1 year, with a motivated written request.
When the complaint is rejected, it is possible to appeal. The taxpayer will need to present the appeal to the Competent Court. In this case, an Advisory Commission shall be set up.
Advisory Commission
The Advisory Commission is set up within 120 days from the reception of the request. It is constituted by:
- A president;
- A representative of each Competent Authority involved; and
- An independent individual nominated by each Competent Authority.
Otherwise, Competent Authorities can set up an Alternative Dispute Resolution Commission (Art. 13).
The Advisory Commission shall adopt a decision within six months from its establishment (arbitral phase). The decision constitutes an opinion about the MAP proposed by the Competent Authorities. In the absence of a proposal from the Authorities, the Advisory Commission will provide a proposal on how to settle the dispute. Subsequently, Competent Authorities will be able to opt for a different agreement or to adhere to the Commission’s proposal, which becomes binding when no agreement is reached.
The provisions of the Decree will apply to complaints submitted from the 1st July 2019 (Art. 25). The transposition of the Directive should significantly speed up dispute settlements on double taxation, compared to the provisions of Double Tax Conventions. With the adoption of this Decree, Italy too will grant a compulsory MAP in the interactions with the other Member States.
Full Text of the Legislative Decree
Risoluzione delle controversie fiscali. L’Italia recepisce la Direttiva UE
Con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 146 del 10 giugno 2020, è stato emanato il Decreto Legislativo n. 49 del 10 giugno 2020 che recepisce la Direttiva UE in materia di risoluzione delle controverse fiscali tra Stati membri.
Il Decreto recepisce la Direttiva (UE) del Consiglio 2017/1852 del 10 ottobre 2017, che ha la finalità di agevolare la risoluzione di controversie fiscali tra Stati membri. La Direttiva fa parte del filone delle direttive UE in materia di fiscalità diretta, che richiedono quindi l’unanimità per essere approvate. L’obiettivo di queste direttive è quello di agevolare la mobilità fiscale dei contribuenti UE e di ridurre i fenomeni elusivi.
Come previsto nella Direttiva, il Decreto istituisce alcuni meccanismi procedurali stringenti per velocizzare le controversie di natura fiscale in UE. All’Art. 1 del Decreto si delineano le controversie oggetto di applicazione, che sono in particolare quelle che sorgono da divergenze interpretative sui Trattati contro le doppie imposizioni. Si identifica, a tal proposito, l’Agenzia delle Entrate come Autorità competente dello Stato italiano.
Istanza di apertura della procedura amichevole
L’istanza di apertura della procedura amichevole va presentata entro tre anni dalla prima notifica che origina la questione della controversia. L’istanza deve contenere le seguenti informazioni, come previsto dall’Art. 3:
- Dati identificativi del soggetto istante;
- Periodi di imposta interessati;
- Elementi informativi su fatti e circostanze del caso, sui documenti coinvolti, inclusa la dichiarazione dei redditi, e sulle imposte riscosse o dovute;
- Copia di documenti giustificativi relativi al punto precedente;
- Disposizioni nazionali e accordi internazionali applicabili;
- Motivazioni della controversia e relativi documenti giustificativi.
Entro sei mesi dalla ricezione dell’istanza di apertura, l’Agenzia delle Entrate può decidere di risolvere la questione in via unilaterale. Altrimenti, entro lo stesso termine, l’Agenzia decide di accogliere o rigettare l’istanza, dandone tempestiva notifica al contribuente.
In caso di accoglimento dell’istanza, l’Agenzia delle entrate e le Autorità competenti degli altri Stati membri coinvolti attivano la procedura amichevole. Tale procedura ha l’obiettivo di risolvere il problema dell’istanza e ha una durata massima di due anni. Il termine è prorogabile di un ulteriore anno su richiesta scritta e motivata di una delle Autorità competenti.
Qualora l’istanza di apertura della procedura amichevole venga rigettata, è possibile fare ricorso. Il contribuente dovrà presentare la domanda presso la commissione tributaria competente. In questo caso, il soggetto interessato può richiedere l’istituzione di una Commissione consultiva.
Commissione consultiva
La Commissione consultiva è istituita entro 120 giorni dal ricevimento della richiesta. Essa è costituita da
- un presidente;
- un rappresentante di ciascuna Autorità competente interessata; e
- da una personalità indipendente nominata da ciascuna Autorità competente.
Altrimenti, le Autorità competenti possono istituire una Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie (Art. 13).
La Commissione consultiva adotta una decisione entro sei mesi dalla propria istituzione (fase arbitrale). La decisione rappresenta un parere in merito alla procedura amichevole proposta dalle Autorità competenti. Oppure, qualora manchi la proposta delle Autorità, la Commissione formulerà un parere su come risolvere la diatriba. Successivamente, le Autorità competenti possono scegliere se accordarsi diversamente o se aderire alla proposta della Commissione consultiva, che diventa obbligatoria in caso di mancato accordo.
Le disposizioni contenute nel Decreto si applicano alle istanze di apertura presentate a decorrere dal 1° luglio 2019 (Art. 25). Il recepimento della Direttiva dovrebbe velocizzare significativamente le controversie relative alle doppie imposizioni, rispetto alle disposizioni contenute nei trattati. In questo modo, con l’adozione del Decreto, anche l’Italia garantirà una procedura amichevole obbligatoria con gli altri Stati membri.
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