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Transfer pricing: aggiornamenti in materia di documentazione
Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23 novembre 2020 ha introdotto sostanziali modifiche in ordine alla predisposizione della documentazione in materia di transfer pricing e stabiliti i requisiti di idoneità della stessa, in funzione dell’accesso al “regime premiale” della inapplicabilità delle sanzioni amministrative, previsto dagli artt. 1, comma 4-ter, del D.lgs 18 dicembre 1997, n. 471, c.d. penalty protection.
La disciplina nazionale dei prezzi di trasferimento è contenuta nell’art.110 comma 7, del TUIR, modificato diverse volte nel corso degli anni. Da ultimo l’art. 59 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito in Legge 21 giugno 2017, n. 96, ha apportato importanti novità al fine di adeguare la normativa interna ai principi riconosciuti e raccomandati in sede OCSE e alle best practices internazionali.
I prezzi di trasferimento delle transazioni tra imprese residenti e non residenti appartenenti al medesimo gruppo multinazionale si determinano, come stabilisce il rinnovato art. 110 comma 7, del TUIR, sulla base delle condizioni e dei prezzi che sono pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza.
E’ opportuno precisare che detta disciplina non introduce a carico del contribuente un obbligo generalizzato di predisposizione della documentazione in materia di prezzi di trasferimento, bensi un onere.
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23 novembre 2020.
Il 23 novembre 2020, il Direttore dell’ Agenzia delle Entrate ha emanato il Provvedimento n.0360494 che sostituisce quello del 29 settembre 2010, n. 2010/137654. Provvedimento che, in aderenza alle linee guida OCSE 2017 e al D.M., chiarisce e fornisce le indicazioni specifiche sul set documentale da predisporre, al fine di dare una corretta visione e valutazione delle operazioni Intercompany per l’accesso al “regime premiale”.
Pertanto, i contribuenti che intendano beneficiare della disapplicazione delle sanzioni amministrative per infedele dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dei sostituti di imposta, dal periodo d’imposta 2020 in avanti, dovranno predisporre la propria documentazione transfer pricing conformemente alla struttura e secondo le modalità prescritte dalle nuove disposizioni del citato provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Documentazione idonea.
Essa è costituita da due documenti denominati:
- Masterfile, contenente informazioni relative al gruppo multinazionale e alla politica di fissazione dei prezzi di trasferimento nel suo complesso;
- Documentazione Nazionale, detta anche Country file, contenente informazioni relative alle operazioni infragruppo che l’impresa o la stabile organizzazione intendono documentare.
Forma, termini di consegna e comunicazione della documentazione idonea
Il Masterfile e la Documentazione Nazionale devono essere redatti in lingua italiana, ma è data facoltà per il Masterfile di essere predisposto anche in lingua inglese. Entrambi devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante o da un suo delegato, oltre all’apposizione della marca temporale entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi. La stessa deve essere presentata in formato elettronico.
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